In questi giorni i mezzi di informazione hanno reso note le principali novità introdotte dalla Legge di stabilità 2018. Con la presente vorremmo portare alla Vs attenzione quelle che possono essere le tipologie più interessanti in materia giuslavoristica.
Vi trasmettiamo pertanto queste prime indicazioni in merito riservandoci di fornire le previste interpretazioni dottrinali e degli Istituti competenti che potessero essere di Vostro interesse.
È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.
La suddetta legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2018.
MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLE RETRIBUZIONI E DEI COMPENSI AI
LAVORATORI (art. 1, commi 910-914)
A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. I datori di lavoro e i committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. La firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione ma solo dell’avvenuta ricezione della busta stessa.
La violazione del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa di una somma pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00 euro
INCENTIVI STRUTTURALI ASSUNZIONI GIOVANI
(art. 1, commi 100-108, 113-115)
Introdotto uno sgravio parziale nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione di quelli dovuti all’INAIL per un periodo di 36 mesi ed entro il limite massimo di 3 mila euro annuali per ciascun lavoratore.
L’incentivo è strutturale in quanto non è prevista una scadenza e quindi le assunzioni effettuate dal 2018 in poi, in presenza dei requisiti e condizioni previste, consentiranno l’accesso al beneficio.
Tuttavia, la platea dei beneficiari appare limitata posto che tra le condizioni è previsto che il lavoratore assunto non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato.
L’agevolazione riguarda l’assunzione a tempo indeterminato, con contratto stipulato ai sensi del D. Lgs. n. 23/2015 (assunzione a tempo indeterminato a tutele crescenti), di giovani che non abbiano compiuto i 30 anni e che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato nella loro vita lavorativa, salvo eventuali contratti di apprendistato che non siano proseguiti in normali contratti a tempo indeterminato, intercorsi con datori di lavoro diversi da quello che procede all’assunzione agevolata.
Limitatamente al 2018, rientrano tra i soggetti che hanno diritto al beneficio coloro che non abbiano compiuto i 35 anni.
A parere di chi scrive, da un punto di vista operativo, sorgono non poche perplessità su come sarà possibile venire a conoscenza in maniera certa ed inoppugnabile di quali siano i precedenti trascorsi lavorativi del giovane assumendo viste le carenze di informazioni in merito da parte dei centri per l’impiego. A tal fine stiamo attivando con la Fondazione Lavoro un servizio atto a certificare la storia lavorativa dell’assumendo.
L’incentivo spetta anche nel caso di conversione di contratti da tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, nonché nell’ipotesi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in un contratto a tempo indeterminato.
In entrambe le ipotesi non rileva la data di stipula del contratto originario ma quella in cui avviene la stabilizzazione definitiva del rapporto. Anche il requisito anagrafico va verificato alla data di conversione o prosecuzione.
La durata dell’agevolazione, invece, solo per le prosecuzioni dei contratti di apprendistato, ha una durata ridotta a dodici mesi e decorre dalla fine del regime contributivo agevolato previsto dall’articolo 47, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2015, che come è noto ha anch’esso una durata di 12 mesi (fattispecie attiva dal 1987 e disciplinata dalla L.56)
Le agevolazioni non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, e nel periodo di fruizione non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Come si può notare, l’incentivo è una dote di cui è portatore il giovane che non sia mai stato assunto con un contratto a tempo indeterminato.
Coerentemente, il legislatore ha previsto espressamente al comma 103 che, qualora il lavoratore sia stato assunto con le agevolazioni previste dal comma 100 ed il datore di lavoro non abbia fruito interamente del beneficio, un altro datore di lavoro potrà avere diritto al medesimo incentivo per il periodo residuo utile alla piena fruizione.
In tal caso si applicano le condizioni previste con esclusione del requisito dell’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione. Da un punto di vista operativo, tuttavia, occorrerà capire come un datore di lavoro potrà sapere se il lavoratore può consentire il godimento dell’agevolazione e quale sia la misura residua spettante.
Il comma 104 prevede che i datori di lavoro che assumono non debbono aver proceduto a licenziamenti di natura economica individuali (giustificato motivo oggetivo) o collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione per la quale viene richiesta l’agevolazione nella stessa unità produttiva. Tale condizione non si applica all’ipotesi di prosecuzione dei contratti di apprendistato in ordinari contratti a tempo indeterminato.
Naturalmente tale condizione si aggiunge a quelle generali previste in materia di fruizione di incentivi di cui all’art. 31 D. Lgs. n. 151/2015 e all’art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006 (regolarità contributiva e rispetto di tutte le norme in materie di ambiente e sicurezza sui posti di lavoro e integrale applicazione della contrattazione collettiva nazionale di riferimento).
Occorre inoltre prestare attenzione al periodo successivo a quello di assunzione in quanto l’agevolazione decade se nei sei mesi successivi il datore di lavoro procede a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva, inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto. La revoca determina il recupero delle agevolazioni già usufruite ed è irrilevante per il diritto agli incentivi per eventuali altri datori di lavoro che dovessero assumere il lavoratore licenziato.
AUMENTO SOGLIE REDDITUALI “BONUS RENZI 80 EURO” (art.1, comma 132)
L’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con la finalità di ridurre nell’immediato la pressione fiscale sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione stabile del cuneo fiscale, riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.
Tale previsione è stata resa strutturale dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 12, 13 e 15 della Legge n. 190/2014).
Fino al 31 dicembre 2017 l’importo del credito è pari a 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000,00 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000,00 euro.
Con l’intervento della Legge di Bilancio in esame, per effetto delle modifiche apportate all’art. 13, comma 1-bis, del TUIR, fermo restando l’importo del credito pari a 960,00 euro, i nuovi limiti di reddito sono i seguenti:
Dal 1° gennaio 2018 l’importo del credito è pari a 960,00 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.600,00 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.600 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.600,00 euro.