I modelli 730 e 730-1 e relativi documenti possono essere sottoscritti elettronicamente dal contribuente, in accordo a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale. (GENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 07 luglio 2022, n. 24/E) Ai fini della sottoscrizione autografa del modello 730 e 730-1 o Redditi PF e della delega finalizzata al prelievo del 730 precompilato, nel caso in cui il contribuente attesti, mediante il proprio documento di identità, di essere un soggetto “impossibilito alla firma” o “illetterato”, il CAF o il professionista abilitato potrà riportare tale stato nel documento da sottoscrivere e acquisire copia del documento di identità conservandolo per il periodo previsto dall’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In altri termini, laddove il contribuente sia in possesso di un documento di identità rilasciato dall’Autorità competente che attesti tali stati, non sussistono preclusioni nell’acquisizione del modello 730 o Redditi PF e della delega finalizzata al prelievo del 730 precompilato; è sufficiente, pertanto, annotare lo stato del contribuente sull’atto da sottoscrivere ed acquisire copia del suddetto documento di identità.
Il modello 730 e la relativa documentazione di supporto devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (due anni per la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef).
In caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più rate il termine decorre dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione in cui è esposta la rata.
I documenti elettronici devono essere conservati nel rispetto delle regole tecniche in materia di sistema di conservazione. In caso di conservazione presso soggetti esterni, le dichiarazioni contenenti categorie particolari di dati personali devono essere sottoposte ad operazione preventiva di cifratura da parte dell’utente.