La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale costituisce permesso di soggiorno provvisorio. Il Ministero del lavoro con il parere n. 14751/16, ha fornito indicazioni concernenti l’impiego di lavoratori richiedenti protezione internazionale ed asilo politico. Il permesso di soggiorno (PDS) per richiesta di asilo consente al richiedente protezione internazionale di espletare attività lavorativa decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione, laddove il relativo procedimento non si sia concluso ed il ritardo non sia ascrivibile al richiedente. Tale PDS “non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro”. Gli ispettori acquisiranno la ricevuta di verbalizzazione della domanda di protezione internazionale, dal cui rilascio vanno calcolali i 60 giorni per l’espletamento dell’attività lavorativa. Nel caso in cui venga riscontrata l’occupazione “in nero” – per mancanza della comunicazione preventiva di assunzione – dei cittadini stranieri in possesso della ricevuta di verbalizzazione della domanda, troverà applicazione la maxi sanzione (L. n. 73/02), ma non potrà ritenersi integrata la fattispecie penale di cui all’art. 22, c. 12, D.Lgs. n. 286/98 (reclusione e multa).
Diversamente, il personale ispettivo seguirà le medesime procedute previste in caso di irregolare occupazione di cittadini extracomunitari privi del PDS, ivi compreso l’interessamento delle forze dell’ordine per la verifica della posizione dei cittadini stranieri. In tali casi, ferma restando la configurabilità dell’ipotesi di reato di cui all’art. 22, c. 12, del D.Lgs. n. 286/98 e la contestazione della fattispecie aggravata di maxi sanzione, va altresì esclusa l’operatività della diffida atteso che il lavoratore straniero non può essere considerato “occupabile”.
Ricordiamo che lo straniero che fugge da persecuzioni, torture o dalla guerra, può richiedere il riconoscimento di protezione internazionale allo Stato italiano, questo anche se ha fatto ingresso in Italia in modo irregolare ed è privo di documenti.
Il richiedente dovrà motivare nella domanda le circostanze di persecuzione o danno grave che ne hanno motivato la fuga. La domanda deve essere presentata presso la Polizia di frontiera o la Questura, non necessariamente quella di frontiera, ma anche in quella nella quale il richiedente intende avere domicilio.