Congedo di maternità: tempi diversi non cambiano l’indennità. Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ricorda che è in vigore dal 1° gennaio 2019 la possibilità di usufruire dell’astensione dal lavoro per maternità esclusivamente dopo il parto per 5 mesi. La norma è stata resa pienamente operativa dall’Inps solo a fine anno con la circolare n. 148/19. Sia che le lavoratrici in attesa decidano di usufruire del congedo con il modulo “2+3 mesi”, con quello “1+4 mesi”, o 5 mesi esclusivamente dopo la nascita del bambino, le indennità sia per la parte che spetta alle aziende (20%), sia per l’Inps (80%), rimangono nella stessa misura. Ciò che cambia è solo la data a partire da quando decorre il congedo di maternità. Unico requisito necessario: che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. L’Istituto precisa che la documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice e trasmessa all’Inps nel corso del settimo mese di gravidanza, o entro l’ottavo se la lavoratrice ha scelto la flessibilità “1+4 mesi”, continuando quindi a lavorare nell’ottavo mese, e decide, nel corso dell’ottavo mese stesso, di prolungare la propria attività lavorativa avvalendosi della facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto. L’Istituto ha fornito inoltre indicazioni specifiche su alcuni casi particolari: parto fortemente prematuro; interdizione dal lavoro; malattia; sospensione o rinvio del congedo di maternità per ricovero del minore; congedo di paternità in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre; rinuncia alla facoltà da parte della madre. L’opzione di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto si applica anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, mentre per le lavoratrici part-time l’erogazione dell’indennità di maternità deve essere riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il modello con cui le lavoratrici potranno richiedere di fruire integralmente del congedo di maternità pari a 5 mesi a partire dal giorno successivo a quello della nascita è stato aggiornato ed è disponibile sul sito dell’Istituto