Il ministero dell’istruzione ha fornito chiarimenti sull’alternanza scuola lavoro al fine di facilitare la progettazione, organizzazione e gestione dei percorsi attivati dalle istituzioni scolastiche. L’alternanza scuola – lavoro è considerata un’esperienza formativa per unire sapere e saper fare, orientare le aspirazioni degli studenti e aprire didattica e apprendimento al mondo esterno. si tratta di 400 ore da svolgere nell’ultimo triennio degli istituti tecnici e professionali e 200 ore da svolgere nell’ultimo triennio dei licei. I percorsi di alternanza scuola lavoro, entrati a far parte del curriculum scolastico del secondo biennio e dell’ultimo anno dei percorsi d’istruzione secondaria di secondo grado per effetto della legge 107/15, godono di specifiche risorse assegnate alle istituzioni scolastiche e non devono comportare, di norma, costi per le famiglie degli studenti coinvolti. La progettazione e la programmazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro sono di competenza degli organi collegiali, che adottano le decisioni nel merito tenendo conto anche degli interessi degli studenti e delle esigenze delle famiglie. Rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro i percorsi definiti e programmati all’interno del Piano triennale di offerta formativa (PTOF) che prevedono la stipula di una convenzione con il soggetto ospitante, l’individuazione di un tutor interno e di tutor formativo esterno, nonché la scelta di esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi frequentato dallo studente. Gli allievi che frequentano percorsi di alternanza scuola lavoro mantengono lo status di studenti. L’alternanza è un’opportunità formativa e gli studenti non devono sostituire posizioni professionali. Essi sono costantemente guidati nelle varie esperienze, sia nell’ambito dell’istituzione scolastica, sia presso il soggetto ospitante, da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno, docente interno, esperto esterno). In favore dei datori di lavoro privati che assumono dopo il periodo di alternanza scuola-lavoro, sono previsti benefici contributivi per il 2017 e il 2018. Vi rientrano i contratti a tempo indeterminato, anche di apprendistato, con giovani per i quali sarà riconosciuto per un massimo di 36 mesi uno sgravio contributivo nel limite massimo annuo di 3.250 euro.