In materia di credito di imposta Art-Bonus, di cui all’art. 1, comma 1, del d.l. n. 83 del 2014, forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività culturali (Agenzia delle entrate – Risposta 02 novembre 2022, n. 542). Nel caso di specie, un’associazione senza scopo di lucro che contribuisce alla cura delle attività riguardanti la musica da concerto, all’elargizione di assistenza e sussidi ai soci, all’acquisizione e la manutenzione di materiale e strumenti musicali; e all’istruzione ed aiuti ai giovani dotati di talento musicale, ha una convenzione con una Fondazione, in base alla quale, a fronte di impegni e obblighi a suo carico, è prevista la concessione da parte della Fondazione ai componenti dell’Orchestra dell’autorizzazione a svolgere attività autonoma nell’Associazione, nonché a disporre del predetto Teatro, nonché utilizzarne il nome nei limiti consentiti dalla convezione stessa. L’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, prevede un credito d’imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.Tale credito d’imposta – riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo – è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
L’Associazione riceve liberalità da soggetti privati, persone fisiche e persone giuridiche, per il sostegno della propria attività, e non riceve contributi, sovvenzioni e/o finanziamenti da parte della Fondazione e, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 27 luglio 2017 e s.m.i., non ha mai formulato domanda di accesso ai contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS).
Ciò posto, l’Istante chiede se le erogazioni liberali destinate al sostegno della propria attività, ricevute nel corso dell’anno 2022, nonché quelle future, siano ammissibili al beneficio fiscale del c.d. “Art-Bonus” di cui all’art. 1 del d.l. 31 maggio 2014, n. 83, anche se non ha mai formulato domanda di accesso ai contributi a valere sul FUS.
Il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Sono ammissibili al credito di imposta Art bonus quei soggetti dello spettacolo riconducibili in astratto alle categorie previste dal D.M. 27 luglio 2017 per l’accesso al FUS, a prescindere dalla concreta percezione di tali contributi.La ratio legis è infatti quella di sostenere il finanziamento di tutti quei soggetti che svolgano stabilmente, in maniera strutturata e con continuità attività di spettacolo, non rilevando l’effettivo riconoscimento a tali soggetti di ulteriori e diverse agevolazioni pubbliche ai fini dell’ammissibilità all’Art bonus.
Pertanto, il Ministero della cultura ritiene che l’Associazione rientri tra i soggetti dello spettacolo previsti dall’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, quali destinatari di erogazioni liberali ammissibili all’Art bonus (disposizioni che, tra gli altri, contempla istituzioni concertistico-orchestrali, complessi strumentali, società concertistiche e corali), e che presenti i requisiti di attività strutturata, stabile e continuativa, indipendentemente dall’aver presentato domanda di accesso al FUS.
Sulla base del citato parere del Ministero della cultura, si ritengono ammissibili all’agevolazione fiscale in parola le erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività dell’Associazione Istante.