Con il messaggio n. 1430 del 5 aprile scorso l’Inps ha cercato di chiarire i contenuti della circolare n. 45/19 con cui comunicava la variazione delle modalità di trasmissione della modulistica ANF. Ha cercato senza riuscirci, invero. In particolare, l’attenzione si è concentrata sulla discriminazione tra intermediari telematici, non tutti autorizzati alla nuova trasmissione della documentazione ANF. Non va sottaciuto, peraltro, che siamo in presenza di un adempimento legato alla gestione del rapporto di lavoro, materia strettamente regolamentata dall’art. 1 della legge 12/79, che ne elenca anche le modalità e i soggetti abilitati per ricevere la delega a operare in vece del datore di lavoro. Circoscritto, dunque, il perimetro normativo di azione dell’adempimento, sono state riscontrate le motivazioni di tale discriminazione addotte dall’Istituto, che ha tra l’altro fatto riferimento alla necessità di garantire il corretto trattamento di dati sensibili. Situazione invero poco comprensibile sia perché eccepita dopo decenni di diversa modalità di gestione dell’adempimento, sia perché assolutamente decontestualizzata rispetto ai Consulenti del lavoro. Il datore di lavoro, infatti – che peraltro non è indiziato a priori di divulgazione indebita di dati al cui trattamento è autorizzato con apposita informativa – continua comunque a trattare legittimamente i dati oggetto degli adempimenti in esame. Questi ultimi, infatti, sono comunicati al datore di lavoro dai titolari degli stessi per tutta una serie di attività necessarie e connesse alla gestione del rapporto di lavoro, tra cui rientrano ad esempio:
– i dati anagrafici e reddituali per il calcolo delle detrazioni di imposta e degli stessi assegni familiari;
– le situazioni sanitarie personali di vario genere ai fini del collocamento obbligatorio;
– la natura dell’infortunio “in itinere” e sul lavoro;
– la situazione debitoria personale nel caso di cessione del quinto dello stipendio;
– la situazione debitoria personale nel caso di pignoramenti presso terzi.
E sul fronte degli adempimenti in favore dei lavoratori dipendenti non si può sottacere l’autorizzazione dei Consulenti del lavoro a ricevere e trasmettere le dimissioni on line.
Appare evidente che le motivazioni addotte dall’INPS per giustificare la discriminazione tra intermediari telematici non l’hanno assolutamente spiegato.
Anzi, hanno lasciato una serie di forti dubbi in particolare sulla onerosità dell’adempimento che andrà a ricadere come costo sulla Finanza Pubblica.