Dal 1° aprile le domande per ottenere l’assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo, che finora venivano presentate dal lavoratore dipendente al datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), dovranno essere inoltrate dal lavoratore esclusivamente all’INPS in via telematica. Questo per consentire il calcolo corretto calcolo dell’importo spettante al lavoratore ed assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. A precisarlo è l’INPS con la circolare n.45/19, alla quale sono seguiti il messaggio n.1430/19 e il n.1777/19. L’invio telematico può avvenire mediante il servizio on line dedicato, accessibile dal 1° aprile dal sito dell’Istituto, mediante il PIN dispositivo, una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, o la Carta Nazionale dei Servizi. Senza il PIN l’invio potrà avvenire tramite patronati attraverso i servizi telematici offerti agli stessi. Le istanze presentate fino al 31 marzo 2019 in modalità cartacea al datore di lavoro, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019, o a valere sugli anni precedenti, non dovranno essere reiterate. Le variazioni nella composizione del nucleo, o le modifiche al reddito, invece, andranno sempre comunicate in via telematica. Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile da aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore. Sulla base degli importi teorici calcolati dall’Istituto, il datore calcolerà l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni arretrati, il datore potrà effettuare il pagamento e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore era alle sue dipendenze. Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.