Il Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2021, ha promulgato il decreto legge volto a disciplinare l’immediata introduzione di un “assegno ponte”, utile a rendere operativa la misura in attesa della emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge delega che ha istituito l’assegno unico
A chi spetta: autonomi e disoccupati
La misura consiste nel riconoscimento di un assegno mensile (c.d. assegno ponte) per:
- ciascun figlio minorenne a carico, a decorrere dal settimo mese di gravidanza, con maggiorazione per i figli successivi al secondo;
- ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, in caso di frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale, di un corso di laurea, o di svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale. In questo caso il figlio deve essere registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;
- alle madri di età inferiore a 21 anni;
- ciascun figlio con disabilità, anche maggiorenne finchè a carico.
Requisiti dei beneficiari
Il richiedente l’assegno, che in questa prima fase di applicazione della misura deve essere un lavoratore autonomo o un soggetto disoccupato, ha diritto alla percezione della misura di sostegno se in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale;
- appartenere ad un nucleo familiare con Isee non superiore a 50 mila euro.
Importo spettante
L’importo che sarà erogato a titolo di Assegno unico varierà a seconda del valore ISEE dichiarato dal nucleo familiare e della composizione del nucleo familiare. Gli importi attesi, su base mensile, vanno da 50 a 217,80 euro (importo spettante in caso di ISEE inferiore a 7.000 euro e 3 figli minori).
Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30% e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro. Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.
Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021
Tuttavia, nella determinazione dell’ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare.
L’assegno è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la
responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.
Incremento ANF per lavoratori dipendenti
Aumentano già dal mese di luglio 2021 comunque gli importi spettanti a titolo di ANF ai lavoratori subordinati. Su base mensile l’incremento stimato è pari a:
– 35,7 euro al mese per ciascun figlio (fino a due figli)
– 55 euro per ciascun figlio (da tre figli in su).
Modalità di richiesta
Le domande utili alla erogazione dell’assegno unico dovranno essere presentate telematicamente secondo le indicazioni che saranno dettate dall’INPS entro il 30 giugno 2021.