Un lavoratore bloccato dalla neve o dal ghiaccio deve provare al datore di lavoro la situazione che gli impedisce di essere presente al lavoro. E’ questa la conclusione a cui arriva Fondazione studi dei Consulenti del lavoro comparando le disposizioni vigenti in materia di assenze dei lavoratori.
Sarà dunque opportuno che chi è rimasto intrappolato nei disagi provocati dalle nevicate di questi giorni presti massima attenzione a quanto previsto da leggi e contratti collettivi.
In questi ultimi giorni l’Italia sta affrontando una forte ondata di maltempo, ma cosa succede al lavoratore dipendente che non si reca al lavoro a causa della nevicata?
Nel corso del rapporto di lavoro può verificarsi l’impossibilità di realizzare la prestazione per cause che riguardano sia il lavoratore che il datore di lavoro, anche se non sono imputabili agli stessi. Nel caso in cui la mancata prestazione riguardi la persona del lavoratore, come ad esempio quando quest’ultimo non raggiunge il posto di lavoro per sciopero dei mezzi pubblici o per il maltempo, l’impossibilità sopravvenuta libera il lavoratore dall’obbligo di effettuare la prestazione ed esonera il datore di lavoro dall’obbligo di pagare la retribuzione.
In questi casi occorre comunicare all’azienda in maniera tempestiva l’assenza e le motivazioni, per poter utilizzare il monte permessi a disposizione. Infatti, il “maltempo” (con le conseguenti condizioni che impediscono il raggiungimento della sede di lavoro e quindi l’impossibilità di prestare l’obbligazione lavorativa) deve essere provato dal lavoratore che giustifica così la sua assenza dal lavoro.
Nella eventualità invece che il Ccnl applicato alla fattispecie concreta non preveda nulla in materia, la regolamentazione è da riferire al codice civile, secondo la richiamata assegnazione dell’onere della prova e la necessità che l’impedimento sia effettivo. In assenza di queste condizioni, scatta l’addebito disciplinare per l’assente, che non abbia provato la concreta impossibilità di adempiere alla obbligazione fondamentale posta in capo al lavoratore.
Fin qui i doveri del lavoratore che a fronte ha anche dei diritti. Non a caso, diffusamente i contratti collettivi riconoscono un monte ore di congedi/permessi straordinari, legati proprio ad esempio ad eventi meteorologici eccezionali, dei quali il lavoratore può usufruire in tali occasioni