Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby-sitting viene erogato mediante il “Libretto Famiglia”.
Fino al 31.12.2018 la madre lavoratrice (dipendente, autonoma, o iscritta a gestione separata) può richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, o un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di 6 mesi.
A partire dall’anno 2018 il voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting viene rinominato “Contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting” e viene erogato secondo le modalità previste per il “Libretto Famiglia”. I voucher già acquisiti telematicamente entro il 2017 continueranno ad avere validità fino al 31 dicembre 2018. Entro tale data, i voucher non utilizzati e per i quali non è stato richiesto il rimborso perderanno validità.
Il beneficio consiste in due forme alternative tra loro: contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia, o dei servizi privati accreditati e quello per l’acquisto di servizi di baby-sitting erogato secondo le modalità del “Libretto Famiglia”.
L’importo del contributo è pari a 600 euro mensili per un massimo di 6 mesi (3 per le autonome), divisibile solo per mesi interi, in alternativa alla fruizione del congedo parentale.
Il contributo per i servizi di baby-sitting viene erogato mediante il “Libretto Famiglia”. Le madri si devono prima registrare in “Prestazioni Occasionali”, poi dovranno procedere all’acquisizione telematica del contributo per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, erogato tramite “Libretto Famiglia” (acquisto servizi di baby sitting), entro e non oltre 120 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda ricevuta tramite: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in domanda, o pubblicazione del provvedimento nella procedura telematica d’accesso. L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura anche tramite gli intermediari abilitati (es. Consulenti del lavoro). La madre lavoratrice può cambiare la struttura erogante i servizi per l’infanzia prescelta al momento della domanda. La variazione deve essere effettuata accedendo nuovamente alla medesima procedura telematica mediante cui ha presentato la domanda, o tramite intermediari.