Al via il bonus bebè, il contributo economico mensile erogato dall’INPS ai genitori di figli nati o adottati dal 1.1.15 al 31.12.17.
Con la circolare n. 93/15, l’INPS ha fornito i chiarimenti e le istruzioni per l’invio della richiesta di “Assegno a sostegno della natalità”, il c.d. “Bonus Bebè”.
In particolare, l’Istituto ha ribadito che l’assegno è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino ai tre anni dall’ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che possegga tutti i requisiti al momento della presentazione della domanda, e cioè:
- cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’UE o, altresì, possesso di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo;
- residenza in Italia;
- conviva con il figlio;
- abbia un ISEEE non superiore a 25.000 euro.
La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE e, in particolare, è pari a 960,00 euro anni per valori ISEE non superiori a 25.000 euro o pari a 1.920,00 euro per valori ISEE non superiori a 7.000 euro; l’assegno verrà erogato per massimo 36 mensilità, che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia del minore, in singole rate mensili pari a 80 euro o 160 euro a seconda del valore dell’ISEE.
L’istituto ha precisato che per richiedere l’assegno deve essere preliminarmente presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in cui sia presente il figlio nato o in affido, quindi non possono essere utilizzate le DSU presentate nel 2014.
Nel caso di figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare; in via transitoria, considerato che il beneficio è in vigore dal 1° gennaio 2015, per gli eventi di nascita o affido/adozione avvenuti dal 1° gennaio 2015 e la data di entrata in vigore del Decreto attuativo (27 aprile 2015), il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda di assegno decorrono da tale data. Resta fermo che le domande di assegno possono essere presente tardivamente, ma in tale caso l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
La richiesta di riconoscimento dell’assegno deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante il servizio WEB seguendo il percorso Servizi per il cittadino. Tutte le info dai Consulenti del lavoro.