C’è tempo fino al 31 dicembre per presentare la DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) per attestare il proprio Isee e per avere diritto al c.d. bonus bebè per l’anno 2018. A chiarirlo è l’Inps con il messaggio n. 4569/18. In vigore dall’anno 2015 il bonus spetta al genitore, anche affidatario, in possesso dei seguenti requisiti: Isee non superiore a 25 mila euro “Isee minorenni”, residenza in Italia, convivenza con il minore, cittadinanza italiana o comunitaria. L’importo del bonus dipende dal valore di Isee e spetta per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo fino al compimento del primo anno d’età o d’ingresso nel nucleo familiare (fino a 3 anni nel triennio 2015/2017). L’Istituto chiarisce che, a seguito di alcune verifiche, molti cittadini hanno presentato domanda di assegno per gli anni 2015/2016/2017 senza provvedere alla presentazione della DSU, utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2018. Ciò ha comportato, per questi ultimi, la sospensione dell’erogazione dell’assegno per l’anno in corso che, stante la durata triennale della prestazione, potrebbe essere ancora corrisposto. Affinché l’Istituto possa riprendere il pagamento delle predette mensilità (ferma restando la permanenza dei requisiti di legge) è necessario che gli utenti presentino la DSU per l’anno in corso entro fine anno. Questo adempimento è necessario ai fini dell’ISEE minorenni 2018. La mancata presentazione avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l’anno 2018, ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata nell’anno 2017 (e in alcuni casi nel 2016 o 2015). All’eventuale verificarsi della decadenza, l’utente, che abbia presentato domanda nel 2017 (o nel 2016) e sia ancora in possesso dei requisiti di legge, potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2019, per il periodo residuo, ma senza possibilità di recuperare le mensilità dell’anno 2018 e con decorrenza del beneficio dalla data di presentazione della domanda. La sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio, ricorda l’INPS, è un requisito di legge previsto non solo per l’accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo. Per tale ragione il requisito dell’ISEE, unitamente agli altri requisiti di legge, viene verificato annualmente sia per la spettanza del diritto sia per la misura dello stesso.