In merito al momento di “effettuazione” dell’investimento, si chiarisce che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dal Tuir, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 ottobre 2022, n. 537) Nella fattispecie esaminata dal Fisco, la Società Istante chiede chiarimenti in merito alla corretta imputazione temporale – ai fini del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), e all’articolo 1, commi 1051- 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – dei costi relativi a due importanti investimenti cc.dd. “4.0”.
Dai dati contenuti nell’istanza di interpello, emerge che:
– la formalizzazione dell’impegno contrattuale e il pagamento dell’acconto minimo del 20 per cento (c.d. “prenotazione” dell’investimento) sono avvenuti nel 2020 per entrambi gli Investimenti (entro luglio per l’Investimento A ed entro aprile per l’Investimento B);
– l’accettazione del bene attraverso la sottoscrizione del PAC (“effettuazione” dell’investimento) è avvenuta entro il primo semestre del 2021 per entrambi gli Investimenti.
Per il Fisco, pertanto, agli Investimenti in questione risulta applicabile, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla legge, la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), tenuto conto che, ai sensi del comma 185, il credito d’imposta in questione è riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti “a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 [rectius: 15 novembre 2020] il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.