Bonus occupazionale in vigore per i datori di lavoro che assumeranno nel 2019, con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, giovani laureati con voti di eccellenza o soggetti in possesso di un dottorato di ricerca. La Legge di bilancio 2019 ha previsto questa nuova tipologia d’incentivo all’assunzione, Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, con la circolare n.2/19, esamina i tratti comuni e le differenze con altre misure già previste ed ancora in vigore. L’incentivo è riconosciuto sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore (esclusi i premi INAIL) per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione a tempo indeterminato (anche p time), nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata. I soggetti devono essere in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1.1.18 e il 30.6.19 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento dei 30 anni, in Università statali, o non statali legalmente riconosciute (comprese quelle telematiche); o in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto, nello stesso periodo e prima del compimento di 35 anni, in Università statali, o non statali legalmente riconosciute. L’esonero si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel 2019, di un contratto a tempo determinato in un contratto tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti alla data della trasformazione. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati nel 2019, il beneficio contributivo è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione. E’ prevista la revoca dell’esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito qualora il datore proceda (nei 24 mesi) al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore, o nell’ipotesi in cui venga licenziato un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore con agevolazione. L’incentivo rientra nelle regole UE in materia di aiuti «de minimis» ed è cumulabile con altri incentivi di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale. Le modalità di fruizione dell’esonero saranno stabilite dall’INPS.