Al via il buono annuo di 1.000,00 euro per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza ad asili nido pubblici o privati autorizzati. E’ stato pubblicato in GU n.90/17 il decreto del 17 febbraio 2017 che attua la legge di stabilità. Il beneficio è riconosciuto, a partire dall’anno 2017, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016, su domanda del genitore richiedente residente in Italia, il quale deve essere cittadino italiano o UE, o straniero in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Si tratta di un buono annuo di 1.000,00 euro, parametrato per ogni anno di riferimento a 11 mensilità, da corrispondere, in base alla domanda del genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati. Il contributo è erogato dall’INPS tramite un pagamento diretto, con cadenza mensile, al genitore richiedente, fino a concorrenza dell’importo massimo della quota parte mensile, dietro presentazione da parte dello stesso genitore della documentazione attestante l’avvenuto pagamento della retta per la fruizione del servizio presso l’asilo nido pubblico, o privato autorizzato, prescelto. Il contributo può essere erogato anche (massimo 1.000,00 euro annui) per favorire l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto di tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche. Il contributo è corrisposto dall’INPS direttamente al genitore richiedente dietro presentazione da parte di quest’ultimo di un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, sulla scorta di idonea documentazione, che attesti, per l’intero anno di riferimento, l’impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica. Entrambi i benefici sono cumulabili con il baby sitting e i servizi per l’infanzia. Il beneficio per far fronte al pagamento della retta degli asili nido pubblici o privati autorizzati non è cumulabile con la detrazione prevista dall’art. 1, c. 335, della Legge n. 266/05 (detrazioni d’imposta). Tale beneficio non può essere fruito, nel corso dell’anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici per l’acquisto di servizi di baby-sitting. Per accedere ai benefici suddetti, il genitore richiedente presenta domanda on line all’INPS specificando a quale dei due interventi intende accedere. L’Istituto fornirà a breve apposite istruzioni operative sul proprio sito.