Con l’entrata in vigore del DLgs n.81/15, emanato nell’ambito della riforma Jobs act, si ampliano sia le competenze delle Commissioni di certificazione, sia gli interventi dei Consulenti del lavoro ai quali è stato affidato il ruolo di terzietà. Tra le sedi previste per la conciliazione sono comprese le commissioni istituite presso i Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del lavoro.
La norma prevede la possibilità di siglare il patto di demansionamento, cioè un accordo individuale per modificare mansioni, categoria, livello e relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Tale accordo deve, però, essere stipulato presso le Commissioni di certificazione. In questa fase il lavoratore può farsi assistere da un Consulente del lavoro nel corso del procedimento di certificazione.
In merito al part-time, se il contratto collettivo non disciplina le clausole elastiche (modifica da parte del datore dell’orario stabilito nell’accordo individuale part-time), queste possono essere pattuite per iscritto presso le Commissione di certificazione. Anche in tale sede è prevista la facoltà del lavoratore di farsi assistere anche da un Consulente del lavoro.
Dopo l’abrogazione del contratto a progetto, dall’1.1.16, si applica la disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro personali e continuative, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Le parti possono richiedere alle Commissioni di certificare la genuinità, cioè l’assenza di questi requisiti che invaliderebbero l’autonomia del rapporto di lavoro, in particolare la mancata ingerenza sui tempi e sul luogo di lavoro da parte del committente, oltre al carattere non personale e non continuativo delle prestazioni (etero-organizzazione). Il lavoratore potrà farsi assistere da un Consulente del lavoro.
A decorrere dall’1.1.16, i datori di lavoro privati che stabilizzino soggetti già parti di contratti di co.co.co, anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali. Gli accordi si potranno siglare solo con atto di conciliazione o di certificazione.