In materia di strumenti finanziari derivati, forniti chiarimenti sul trattamento IRAP dei profitti e delle perdite da valutazione e realizzo dei contratti di acquisto e vendita a termine “physically-settled” rientranti nel portafoglio di trading (Agenzia delle entrate – Risposta 10 maggio 2022, n. 249). Nel caso di specie, la Società istante intende conoscere se i profitti e le perdite derivanti dalla valutazione e dal realizzo dei contratti di acquisto e vendita a termine “physically settled” di energia e di gas, rientranti nel portafoglio di trading, siano irrilevanti ai fini IRAP ove correttamente contabilizzati nella sezione D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie del conto economico, in particolare alle voci D.18.d (proventi su strumenti finanziari derivati) e D.19.d (oneri su strumenti finanziari derivati).
Atteso che, come già precisato, la qualificazione dei contratti oggetto di istanza viene assunta acriticamente, l’Agenzia rammenta che la riforma IRAP, attuata dalla legge finanziaria per il 2008, ha delineato un nuovo sistema di determinazione della base imponibile, fondato sul principio di presa diretta dal bilancio e conseguente sganciamento dalle regole di determinazione dell’IRES. In particolare, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (di seguito, decreto IRAP) « Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio». Il quinto comma del medesimo articolo 5 prevede inoltre che « Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa».
Nel caso di specie, la combinazione dei contratti physically-settled con i correlati cash-settled – per entrambi i quali si presuppone che non esista una relazione di copertura, così come riferito dall’interpellante senza formulare, al riguardo, alcun quesito – consente alla Società di conseguire un profitto da arbitraggio che viene integralmente contabilizzato tra i proventi di natura finanziaria. Sul punto, l’Agenzia evidenzia che, come rappresentato dall’Istante, la contabilizzazione della marginalità scaturente dai contratti physically-settled in rassegna nelle voci D.18.d e D.19.d del conto economico risulta analoga rispetto a quella dei contratti cash-settled, e ciò indipendentemente dall’esistenza di una connessione meramente gestionale tra tali strumenti finanziari.
Pertanto, ritiene che qualora detta contabilizzazione sia effettuata sulla base della corretta applicazione dei principi contabili, le componenti reddituali scaturenti dai contratti di trading physically-settled e classificate nella sezione D) del conto economico non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP ai sensi del sopra citato articolo 5, commi 1 e 5, del decreto IRAP.
Giova evidenziare che l’ipotesi in esame, tra l’altro, non rientra nell’ambito dell’applicazione del principio di correlazione previsto dall’articolo 5, comma 4, del Decreto IRAP, in base al quale “i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi”. Al riguardo, con la circolare n. 148/E del 26 luglio 2000 è stato evidenziato come il principio di correlazione, che anteriormente alle modifiche apportate legge finanziaria per il 2008 era contenuto tra le disposizioni comuni recate dall’articolo 11 del Decreto IRAP, rispondesse all’obiettivo – esplicitato nella relazione ministeriale – di “ristabilire una situazione di continuità e di omogeneità nella determinazione dell’imponibile”. Inoltre, con la risoluzione n. 294/E del 18 ottobre 2007 è stato precisato che il suddetto principio deve essere inteso “nel senso di attribuire rilevanza IRAP, prescindendo dalla classificazione contabile, a quei proventi o oneri che emergono in diretta conseguenza della imputazione a conto economico di componenti reddituali (di segno contrario) tra le voci che influenzano il valore della produzione oppure prendono il posto di componenti reddituali (dello stesso segno) che, per loro natura, concorrono a determinare il valore della produzione” (cfr. risoluzione n. 294/E del 2007).
Conseguentemente, l’Agenzia non ritiene applicabile al caso di specie il comma 4 dell’articolo 5 del Decreto IRAP, non essendo individuabile alcuna correlazione ai fini del tributo regionale tra componenti reddituali disomogenee quali sono, per l’appunto, quelle di natura finanziaria contabilizzate nella sezione D) del Conto Economico in conformità al principio OIC 32 rispetto a quelle di natura caratteristica generate dalla compravendita delle commodities sottostanti agli strumenti finanziari oggetto di istanza.