Il decreto dignità ha previsto innovazioni in merito alle modalità di erogazione del compenso al prestatore di lavoro occasionale (ex voucher). In particolare, a richiesta di quest’ultimo espressa all’atto della registrazione, il compenso può essere riscosso (decorsi 15 giorni dal consolidamento della prestazione nella procedura informatica) presso qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato, o di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo.
Quindi sarà possibile, per il prestatore, ottenere il pagamento del compenso, spettante per la prestazione occasionale svolta tramite: accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione; bonifico bancario domiciliato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione (oneri di pagamento 2,60 euro); qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato, o di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, decorsi 15 giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è consolidata. Per fruire di tale ultima modalità di pagamento, l’utilizzatore, tramite la procedura informatica, dovrà validare l’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, al termine della stessa.
La procedura elaborerà un apposito documento, numerato univocamente, con l’indicazione delle parti, luogo, durata della prestazione e importo. Il documento potrà essere stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore. Con tale documento il prestatore potrà riscuotere il compenso presso qualsiasi sportello postale.
L’utilizzatore potrà validare l’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, o delle prestazioni lavorative già effettuate e non ancora validate, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della stessa. In assenza di validazione, il compenso relativo alle prestazioni eseguite nel mese verrà pagato tramite bonifico bancario domiciliato entro il 15 del mese successivo.