Arrivano le istruzioni Inps per la gestione dei casi di compatibilità tra il congedo COVID-19 per la cura dei figli e le numerose ipotesi che potrebbero verificarsi nel corso di tale periodo.
In caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19, o del congedo parentale, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio. In ipotesi di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio. Qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli. In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 solo se chi fruisce l’indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile. La fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile se nel nucleo familiare vi sono altri figli oltre a quello per il quale è percepita l’indennità di maternità/paternità. Il genitore che svolge smart-working da casa non può occuparsi della cura dei figli, pertanto è compatibile il contemporaneo congedo per l’altro genitore.
La fruizione del congedo è, inoltre, compatibile con la fruizione negli stessi giorni di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare. Considerato che il lavoratore part-time e quello intermittente hanno in essere un valido rapporto, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore. Il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi di cui alla legge n. 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti), anche se fruiti per lo stesso figlio. Sarà anche possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale e con il congedo straordinario, anche fruito per lo stesso figlio. In caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate di permesso. In caso di CIG/FIS con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale.