Il Fisco fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale, ai fini delle imposte sul reddito, dei compensi per attività di lavoro autonomo professionale percepiti dopo la chiusura della partita IVA, in un periodo di imposta in cui il percipiente non è più fiscalmente residente in Italia (Agenzia delle entrate – risposta 26 aprile 2022, n. 218) Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria, l’Istante, avvocato iscritto all’AIRE dal mese di ottobre 2021, in seguito al proprio trasferimento all’estero avvenuto a dicembre 2021, ha chiuso la partita IVA.
Successivamente, nel mese di gennaio 2022, il Tribunale comunicava il deposito in cancelleria di un “decreto di liquidazione a difensore”, avvenuto a dicembre 2021 e relativo ad una prestazione professionale conclusa nel 2014.
L’Istante fa presente che al momento della prestazione era regolarmente in possesso di una posizione fiscale e, pertanto, nella condizione di emettere regolare fattura e che gli avvocati italiani, che esercitano la professione all’estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l’iscrizione nell’albo del circondario del tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati l’obbligo del contributo annuale per l’iscrizione all’albo.
L’ Istante, ritenendo di avere tutte le prerogative per l’esercizio della professione forense in Italia ed essendo, altresì, soggetto iscritto all’AIRE, chiede:
– se per le attività professionali già eseguite, ma di cui non è ancora pervenuto il decreto di liquidazione, è possibile emettere fattura in regime di cui alla legge n. 92 del 2012 (legge prestazione occasionale);
– se per le attività future eventualmente eseguite in Italia è possibile emettere documento fiscale ai sensi della (citata) legge n. 92 del 2012″.
Per il Fisco con riferimento al quesito relativo alla modalità di documentazione e dichiarazione di crediti maturati in un’annualità in cui l’Istante era ancora fiscalmente residente in Italia e svolgeva in modo abituale attività di lavoro autonomo ma liquidati/incassati dopo il suo espatrio e la chiusura della sua partita IVA si ritiene che la procedura corretta preveda, alternativamente, l’imputazione dei compensi che non abbiano ancora avuto manifestazione finanziaria al momento della chiusura della posizione IVA ai redditi relativi al 2021, ultimo anno di attività professionale, oppure il mantenimento della posizione IVA individuale fino all’ultimazione di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti, secondo quanto previsto dalla prassi citata in precedenza, permettendo così l’emissione della fattura e la dichiarazione dei redditi nell’anno di imposta in cui si realizza l’incasso del credito, in applicazione del principio di cassa.
Nel presupposto che l’imputazione all’ultimo anno di attività dei crediti esigibili e non ancora riscossi derivanti dall’esercizio della professione legale in Italia non sia stata effettuata, non essendovene accenno in istanza, si ritiene che l’Istante, che ha impropriamente chiuso la propria partita IVA prima che fossero concluse tutte le attività ad essa connesse, dovrà procedere alla richiesta di riattivazione della propria posizione fiscale e, al momento dell’effettivo incasso dei singoli crediti, dovrà rendicontarli tramite l’emissione di una fattura per prestazione di lavoro autonomo e dichiararli come reddito professionale, utilizzando il modello Redditi Persone fisiche dell’anno di competenza.
Con riferimento, invece, al quesito relativo alla modalità di rendicontazione di eventuali e non precisate prestazioni di lavoro autonomo occasionale che l’ Istante potrebbe, solo ipoteticamente, svolgere in futuro in Italia, si ritiene che esso sia carente della rappresentazione di una specifica fattispecie relativamente alla quale sorgono dubbi interpretativi sull’applicazione di norme tributarie e, pertanto, debba essere ritenuto inammissibile.