Quattro giorni di congedo obbligatorio possono essere goduti dai padri lavoratori dipendenti, per gli eventi parto, adozione o affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018. Possono accedere al beneficio i padri lavoratori dipendenti (anche adottivi e affidatari) entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall’adozione. Più precisamente, il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) e, quindi, durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente, purché entro quel limite temporale. Si tratta di un congedo aggiuntivo a quello della madre, spetta indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità e può essere fruito anche in via non continuativa.
Il congedo facoltativo del padre pari a un giorno, è invece condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni di congedo maternità. I giorni fruiti dal padre anticipano, quindi, il termine finale del congedo di maternità della madre. Anche tale congedo deve essere esercitato entro 5 mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di un giorno. Infine, il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità. Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione. Il padre deve essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente e deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto. Per gli eventi del 2017 l’INPS afferma che si applicano le precedenti disposizioni che prevedevano solo 2 giorni di congedo obbligatorio. L’INPS segnala che per quanto riguarda i padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiarito che il Ministro per la pubblica amministrazione dovrà approvare una norma che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina.