Il congedo matrimoniale è un periodo di astensione dal lavoro, retribuito, riconosciuto ai lavoratori dipendenti che contraggano un matrimonio avente validità civile.
Il congedo inizia con il giorno del matrimonio e ha una durata di 15 giorni (se non diversamente indicato nel ccnl di riferimento) che devono essere fruiti consecutivamente in quanto non è possibile frazionarli.
A livello legislativo esiste una disparità di durata tra impiegati e operai, tuttavia i contratti collettivi hanno uniformato il trattamento portando il congedo per gli operai – pari a 8 giorni- al pari di quelli previsti per gli impiegati.
Nel caso in cui, per ragioni di produzione aziendale, il lavoratore non possa fruire immediatamente del periodo di astensione, esso deve essere comunque concesso o completato entro i 30 giorni successivi alla data del matrimonio e non può essere disposto nel periodo delle ferie o in quello di preavviso di licenziamento.
Come già detto, durante il periodo di congedo matrimoniale, il lavoratore ha diritto di percepire il medesimo compenso che riceve nei giorni in cui presta la propria attività lavorativa e, in linea generale, i contratti collettivi prevedono semplicemente che il datore di lavoro corrisponda al lavoratore la retribuzione ordinaria. Tuttavia è prevista una particolare modalità di versamento del compenso per gli operai, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e i marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane o cooperative; il trattamento economico, infatti, viene versato parzialmente mediante un assegno a carico dell’INPS, di importo pari a 7 giorni di lavoro, mentre resta in capo al datore di lavoro l’onere di integrare l’importo dell’assegno fino a garantire la normale retribuzione per i 15 giorni di durata del congedo.
Quest’ultima forma di congedo spetta anche: ai lavoratori disoccupati che siano in grado di dimostrare che nei novanta giorni precedenti il matrimonio hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze delle aziende sopra dette e ai lavoratori, che ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.).
Non si ha diritto all’assegno quando si contrae il solo matrimonio religioso. Si può aver diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati.