Con la pubblicazione della circolare 152 dell’Inps, è stata data attuazione alle novità introdotte da uno dei decreti del Jobs act (il Dlgs 80/2015).
Il congedo su base oraria, in aggiunta a quelli su base giornaliera o mensile, era già stato previsto dalla legge di stabilità 2013 (L. 228/12), ma demandando la relativa regolamentazione alla contrattazione collettiva. Con il job act il legislatore è nuovamente intervento sull’argomento introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale. Quindi, alla luce dell’ultima modifica normativa, in assenza di una contrattazione che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
L’Inps specifica che la modalità di fruizione oraria si aggiunge alla fruizione giornaliera e mensile e, rispetto alle modalità già in uso, non modifica la durata del congedo parentale, mantenendo fermi i limiti individuali e complessivi entro i quali i genitori possono assentarsi dal lavoro a tale titolo. Inoltre, posto che i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità consentite, se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria, le domeniche ed eventualmente in sabati, se non rientranti nella settimana lavorativa, non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo proprio perché, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa.
Il congedo parentale ad ore non è cumulabile con altri permessi o riposi disciplinati dalla normativa sulla maternità/paternità(ad esempio allattamento, assistenza figli disabili, ecc); è, al contrario, compatibile con permessi o riposi “ordinari”. La contrattazione collettiva potrà comunque prevedere diversi criteri di compatibilità.
Nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni, le domande di congedo parentale ad ore vanno presentate in relazione al singolo mese solare e potranno riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa.