Il congedo obbligatorio di maternità è stato innovato, al fine di rendere più flessibile la possibilità di usufruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entra in vigore dal 25 giugno il Decreto attuativo n.80/15 in materia di “Misure volte alla conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro”.
Per quanto riguarda il congedo parentale retribuito al 30%, viene portato dai 3 anni di età a 6 anni (estendibile fino agli 8 anni per le famiglie meno abbienti), mentre è prevista un’estensione dell’arco temporale di fruibilità del congedo parentale facoltativo non retribuito dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12 anni.
In materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, superando quindi l’attuale limite dell’accesso esclusivo dei lavoratori dipendenti, la possibilità di fruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a usufruirne per motivi naturali o contingenti.
Analoghe previsioni introdotte per i casi di adozione o di affidamento, prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali.
Di grande rilievo è l’estensione dell’istituto dell’automaticità delle prestazione anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altre forme obbligatorie, ovvero l’erogazione dell’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi.
Infine il decreto contiene due disposizioni innovative in materia di:
-telelavoro: concedendo, ai datori di lavoro privati che facciano ricorso al telelavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali, la possibilità di escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei imiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti
– donne vittime di violenza: si prevede la possibilità per le lavoratrici dipendenti di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, nonché per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a percorsi di protezione debitamente certificati, garantendo loro la retribuzione e gli altri istituti connessi.