Il congedo straordinario spettante ai lavoratori che assistono familiari portatori di handicap gravi non deve essere computato nel calcolo del periodo di maternità obbligatorio. A ribadirlo è l’Inps, con il messaggio n. 4074/18, che fornisce indicazioni in merito alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 158/18, e della Legge n. 76/16 che disciplina le unioni civili fra persone dello stesso sesso. L’art. 24, c. 2, del “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, prevede che lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità, purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni. Ai fini del computo dei predetti 60 giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, né del periodo di congedo parentale, o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a part-time verticale.
La sentenza della Suprema Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 24 c. 2 nella parte in cui non esclude, dal computo dei 60 giorni antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il periodo di congedo straordinario di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per assistere il familiare disabile. Dunque, tali periodi di congedo straordinario non rientrano nel computo dei 60 giorni. Conseguentemente, in caso di unione civile devono essere esclusi dal computo dei 60 giorni di cui all’art. 24, c 2, del citato Dlgs n. 151/01 tutti i periodi di congedo straordinario fruiti per l’assistenza del convivente in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 4, c. 1, della Legge n. 104/92. Tali indicazioni si applicano, a richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi alla sentenza della Corte Costituzionale per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione, o non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. L’Istituto segnala infine che sarà pubblicato un ulteriore messaggio per fornire istruzioni sui relativi applicativi informatici.