ANCI mette fine alle contestazioni in materia di affidamento dei servizi di consulenza del lavoro a CED o a società commerciali. Con una recente nota, infatti, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) si è rivolta agli enti pubblici locali con alcune indicazioni utili ad evitare contenziosi sulla materia della consulenza lavoristica affidata a soggetti non abilitati, delineando le competenze dei consulenti del lavoro, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato (n.103/15) ed invitandoli ad attenersi alle regole dettate dalla legge n.12/79.
L’attività di consulente del lavoro deve essere svolta da professionisti abilitati e iscritti all’albo. Tale attività non può essere nemmeno ‘indirettamente’ (ovvero, tramite società di servizi) svolta da soggetti che non siano all’uopo legittimati. L’ANCI ricorda che anche il Consiglio di Stato ha ribadito come la consulenza del lavoro sia appannaggio esclusivo dei consulenti abilitati e come lo svolgimento di attività ‘ausiliarie’ alla consulenza medesima non consenta di soprassedere sulla qualifica professionale dell’operatore (nel senso che è l’attività ausiliaria che viene ‘assorbita’ da quella professionale e non viceversa).
La Presidente dei Consulenti del lavoro Marina Calderone, nell’apprezzare la nota ANCI, sottolinea la chiarezza del dettato della L. n.12/79:
“l’orientamento del Consiglio di Stato è inequivocabile e ribadisce che i CED, comunquecon la necessaria assistenza dei consulenti del lavoro, possono soltanto effettuare le operazioni di calcolo e stampa dei cedolini. Mentre ogni altra attività legata alla gestione del rapporto di lavoro è materia riservata dalla legge che regolamenta la nostra professione”.
La norma da evidenziare, si legge nella nota ANCI, è l’art.1 della L. n.12/79 e la giurisprudenza ha chiarito che quella del consulente del lavoro si configura come professione protetta e, conseguentemente, non possono ammettersi disposizioni di natura secondaria rispetto alla disciplina legislativa di riferimento che abbiano per oggetto l’attribuzione a soggetti diversi dell’esercizio di attività contemplate dalla professione anzidetta.
I servizi che possono essere affidati alle società commerciali e ai CED (assistiti da un consulente) sono esclusivamente quelli ausiliari, afferma ancora l’ANCI, fermo restando il fatto che, laddove sia richiesta anche la consulenza professionale lavoristica, solo i consulenti del lavoro (singoli o associati) possono essere gli affidatari del servizio.