Sale da 1.000 a 3.000 dal 1° gennaio 2016 la soglia del contante ammessa. Il divieto di pagamenti e transazioni in contanti, rimane al limite di 1.000 euro solo per le pubbliche amministrazioni. La legge di Stabilità 2016 ha modificato (in aumento) il limite esistente dal dicembre 2011.
Oggi, quindi, il limite per le transazioni in contanti (pagamento fatture, finanziamento fra soci e società, prelevamenti utili dei soci dalle società), regolate in unica soluzione, sale da 1.000 a 3.000 euro. Ne consegue che dal 1° gennaio tutte le operazioni fra privati (persone fisiche o persone giuridiche) regolate in contanti entro il limite di 2.999,99 euro saranno lecite.
A partire da tale soglia è previsto l’obbligo di operare le transazioni finanziarie con modalità tracciabili come bonifico (bancario o postale), assegni, pos, carte di credito o di debito, ecc. Non sono considerati mezzi tracciati i libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore.
Il nuovo limite dei 3.000 euro non avrà alcun impatto sugli assegni che potranno essere emessi privi di clausola di non trasferibilità esclusivamente per importi al di sotto dei 1.000 euro.
Come per il precedente limite, le operazioni bancarie di prelevamento o di versamento allo sportello di somme superiori a 3.000 euro, sono ammesse in quanto, secondo il ministero dell’economia, non si possono considerare un trasferimento di denaro tra soggetti diversi.
Per il pagamento in parte con assegno e in parte con contanti, oppure per un pagamento con più assegni, è ammesso l’utilizzo nel rispetto della soglia dei 3.000 euro. Quella che continua ad essere vietata è la divisione artificiosa dei pagamenti, cioè quella creata al fine di evitare il limite imposto dalla norma.
La legge di Stabilità, inoltre, non prevede modifiche ai pagamenti effettuati da parte della Pubblica amministrazione, quindi, non cambierà nulla, ad esempio, per i pagamenti di pensioni d’importo superiore a 1.000 euro. In questi casi saranno utilizzati dalla Pa, come ora, solo strumenti telematici.
Con le modifiche apportate all’art. 49 comma 1 del Dlgs n.231/07 dalla legge di Stabilità 2016, le nuove disposizioni si applicano anche ai canoni di locazione di unità abitative e ai pagamenti dei corrispettivi per le prestazioni rese in adempimento dei contratti di trasporto di merci su strada