Definite le modalità attuative del credito d’imposta relativo alle spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto 06 maggio 2022). In attuazione dell’art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l’anno 2022, un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le persone fisiche inoltrano, in via telematica, un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate.
Nell’istanza i soggetti richiedenti indicano l’importo della spesa agevolabile sostenuta nell’anno 2022 per l’installazione dei sistemi di accumulo.
L’Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d’imposta.
Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.