L’Agenzia delle Entrate con la risposta 21 giugno 2022, n. 322 ha fornito chiarimenti sul credito d’imposta ZES cumulabile con gli investimenti in beni strumentali nuovi. L’art. 4, D.L. n. 91/2017, conv. con modif. dalla L. n. 123/2017 ha previsto la possibilità di istituire le c.d. ZES, Zone Economiche Speciali, all’interno delle quali le imprese possono beneficiare di un credito d’imposta che a partire dal 1° maggio 2022 è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Il credito di imposta è esteso per l’acquisto di terreni e per l’acquisizione, per la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali per gli investimenti effettuati a partire dal 1° maggio 2022. Viceversa, per gli investimenti effettuati sino al 30 aprile 2022, il medesimo credito di imposta spetta esclusivamente per l’acquisto di immobili. Invece, il credito d’imposta non spetta per l’acquisto di immobili strumentali all’interno delle aree ZES tra imprese tra le quali intercorre un rapporto di controllo e/o di collegamento. Sulla possibilità di cumulare sulle medesime spese (acquisto di celle frigorifere) il credito di imposta ZES e il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla Legge n. 178 del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione ZES risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto. Pertanto, alla luce delle regole di cumulabilità delle due misure agevolative, tenuto conto che la disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, applicabile anche agli investimenti nelle ZES, prevede la cumulabilità, a determinate condizioni, di tale beneficio con altri aiuti di Stato, non escludendo espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale, qual è il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, in relazione ai medesimi investimenti, è possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.