Riconosciuta l’emendabilità in giudizio, anche oltre i termini decadenziali di cui all’art. 2, DPR n. 322/1998, della dichiarazione Iva corredata da errori materiali commessi dal contribuente (Corte di cassazione – sentenza 31 agosto 2022, n. 25554). Il caso di specie si riferisce all’insussistenza di un credito IVA esposto, derivante dalla dichiarazione dell’anno precedente rispetto a quello oggetto di ripresa e il credito non era stato posto in compensazione bensì era stata rettificata l’originaria dichiarazione attraverso la proposizione di una dichiarazione successiva. La contribuente assumeva di aver agito nel rispetto dell’art. 2 co. 8 D.P.R. n. 322/1998 e dei termini dell’art. 43, D.P.R. n. 600/1973. Ne consegue che l’emendabilità della dichiarazione non può ritenersi sottoposta al limite temporale di cui all’art. 37, co. 5, 6, DPR n. 633/1972, il quale riguarda la rimozione di omissioni o l’eliminazione di errori suscettibili di comportare un pregiudizio per l’erario, ma non la rettifica di dichiarazioni oggettivamente errate e quindi idonee a pregiudicare il dichiarante, anche in ragione del fatto che la negazione del diritto al rimborso determinerebbe un indebito incameramento del credito da parte dell’erario. Da ciò discende il riconoscimento dell’emendabilità in giudizio anche oltre i termini decadenziali di cui all’art. 2, DPR n. 322/1998 della dichiarazione originariamente affetta da errori materiali commessi dal contribuente.
A riguardo, la giurisprudenza ha più volte riconosciuto la facoltà per il contribuente di rettificare anche oltre i termini decadenziali di cui all’art. 2, DPR n. 322/1998 la dichiarazione fiscale originariamente inficiata da errori materiali.
In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all’art. 43, DPR n. 600/1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A., mentre, se intesa, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro 48 mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria.
La Corte ha così statuito il diritto per il contribuente di opporsi in giudizio alla maggiore pretesa erariale avanzata dall’Amministrazione, anche correggendo eventuali errori commessi in sede dichiarativa, e tale correzione è stata ammessa a prescindere dall’osservanza dei termini prescritti dall’ordinamento ai fini della presentazione di una dichiarazione integrativa e anche nel caso in cui quest’ultimo atto non sia stato redatto anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale.
In tal senso depongono in primo luogo la natura giuridica della dichiarazione fiscale, ravvisabile in linea generale in una mera dichiarazione di scienza e non in una manifestazione di volontà, salvo casi particolari o parti specifiche di essa e quindi sempre emendabile, con la conseguenza che il contribuente può fare valere eventuali vizi commessi nella redazione della stessa, che attengano al merito della pretesa tributaria, anche in sede contenziosa.
In secondo luogo, in materia di IVA e di imposte dirette sono applicabili i medesimi princìpi, compreso quello secondo il quale la dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è in linea di principio emendabile.
Essa costituisce un momento dell’iter procedimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria atteso che la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma dichiarativo perché reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elemento di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti.