I Consulenti del lavoro sono stati inclusi tra i soggetti abilitati all’invio telematico delle dimissioni dei lavoratori dipendenti. Questo inserimento (DLgs n.185/16 correttivo e integrativo del Jobs act) rappresenta una scelta del legislatore che conferma il ruolo di terzietà rivestito dalla professione, da molto tempo chiamata ad affiancare le parti del rapporto di lavoro nel corso del suo svolgimento. Quello sulle dimissioni online, infatti, è un intervento legislativo che si pone in continuità con le norme sulla certificazione di contratti, della conciliazione e dell’arbitrato presso le sedi degli Ordini dei Consulenti del lavoro, con l’asseverazione dei rapporti di lavoro per il contrasto al lavoro nero (Asseco) attivabile solo dai Consulenti del lavoro e con i decreti del Jobs act, che prevedono in molti punti il coinvolgimento della categoria nel ruolo di assistenza a datori e a lavoratori. Le Commissioni di certificazione dei Ordini provinciali, infatti, hanno ampliato il loro campo d’azione con il Jobs act in materia di patto di demansionamento, clausole elastiche del part-time, genuinità delle collaborazioni, accordi a seguito di stabilizzazioni.
In merito all’offerta conciliativa nel caso di licenziamento, per evitare che tra le parti possa insorgere una lite, per garantire la genuinità e la consapevolezza delle conseguenze della scelta, è previsto che la conciliazione debba essere conclusa esclusivamente presso una delle sedi «c.d. protette», tra le quali quelle costituite presso gli Ordini provinciali dei Consulenti del lavoro.
La nuova norma sulle co.co.co. prevede che a verificarne la genuinità possano essere chiamati anche i Consulenti del lavoro, i quali possono certificare l’assenza dei requisiti che invaliderebbero l’autonomia del rapporto di lavoro.
Ed ancora. L’accordo, dal quale consegue la modifica delle mansioni, deve essere stipulato presso le Commissioni di certificazione ed è consentito al lavoratore di farsi assistere da un Consulente del lavoro.
Quello sulle dimissioni online, quindi, è solo l’ ultimo tassello che premia il ruolo di terzietà della categoria e la pone in linea con l’acquisizione di nuove competenze, rispetto a quelle previste dalla legge n.12/79 che distingue fra chi è “abilitato” all’esercizio della professione di Consulente del lavoro e chi è “autorizzato” solo ad alcune funzioni in materia di lavoro.