Cambiano le regole per la fruizione del congedo di maternità in forma flessibile, cioè la facoltà, per le lavoratrici dipendenti, di utilizzare il congedo posticipando di un mese l’astensione prima del parto (8° mese di gravidanza) al periodo successivo al parto e per fruire della facoltà di astensione solo dopo il parto. La documentazione sanitaria utile a certificare l’idoneità della lavoratrice dipendente a posticipare il periodo di assenza dal lavoro non dovrà più essere prodotta all’Inps, ma solamente al datore di lavoro. L’Istituto, con la circolare n. 106/22 supera quanto disposto precedentemente per garantire un’applicazione delle norme più aderente all’attuale contesto lavorativo, maggiormente flessibile e per allinearsi con la sentenza n. 10180/13 Corte di Cassazione che non ammette conseguenze sull’indennità di maternità in caso di assenza, o acquisizione non conforme delle certificazioni sanitarie sullo stato di salute della lavoratrice. Tale pronuncia chiarisce che gli aspetti connessi alla verifica della documentazione sanitaria non devono incidere sugli aspetti indennitari della maternità, di competenza dell’Istituto, ma solo sulle eventuali responsabilità del datore. Per fruire della flessibilità, le dipendenti devono acquisire nel corso del 7° mese di gravidanza (prima dell’inizio dell’8°mese) le certificazioni sanitarie attestanti che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’8°mese di gravidanza non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In caso di precedente fruizione della flessibilità del congedo, l’acquisizione del certificato medico potrà avvenire anche entro la fine dell’8° mese. Le certificazioni devono essere rilasciate da un medico specialista del SSN o da un medico con esso convenzionato, nonché, ove previsto, dal medico aziendale. Tali certificazioni devono essere presentate al datore prima dell’inizio dell’8°mese di gravidanza, affinché lo stesso possa legittimamente consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa nell’8°mese (in deroga al generale divieto di adibire le donne al lavoro durante i 2 mesi prima della data presunta del parto). Le certificazioni sanitarie non devono più essere prodotte all’INPS, essendo sufficiente dichiarare nella domanda telematica di congedo di maternità i giorni di flessibilità. Non è più necessario, inoltre, produrre all’INPS la dichiarazione del datore relativa alla non obbligatorietà della figura del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro. Il certificato telematico di gravidanza deve essere trasmesso on line all’INPS da un medico del SSN, o con esso convenzionato.