Jobs act ha innovato la nozione di associazione in partecipazione stabilendo che se l’associato è una persona fisica il suo apporto “non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro”. Dunque in base alla nuova disciplina sono vietati i contratti di associazione in partecipazione nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, mentre quelli già in essere rimangono in vigore “fino alla loro cessazione”.
Il contratto in esame permette ad un soggetto imprenditore (associante), di usufruire dell’apporto di un associato verso il corrispettivo di una partecipazione di quest’ultimo agli utili dell’impresa o di uno o più affari. Per effetto del vincolo associativo che si instaura fra associante ed associato, quest’ultimo partecipa al rischio dell’attività d’impresa nei limiti del proprio apporto e perciò, salvo patto contrario, risponde anche delle perdite, sebbene entro il valore dell’apporto conferito. Inoltre, secondo l’interpretazione sinora dominante l’apporto dell’associato poteva essere di varia natura, (sia patrimoniale, sia personale) e consistere anche in una prestazione di lavoro, mentre ora tale possibilità viene espressamente esclusa dal legislatore.
La precedente norma, prima delle modifiche apportate dal Jobs act, disponeva che in caso di apporto di prestazione lavorativa il numero degli associati non potesse essere superiore a 3 (salvo i rapporti coniugali, di parentela o di affinità). La violazione prevedeva la trasformazione di tutti i rapporti di associazione in partecipazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Le precedenti regole, prevedevano che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi fosse un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto, si presumevano, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In considerazione del fatto che la norma fa riferimento alle “persone fisiche”, continuano ad avere efficacia le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro laddove l’associato è rappresentato da un soggetto societario.
Il nuovo decreto, inoltre, ha stabilito che i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro già in essere rimangono in corso fino alla loro cessazione.