Al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza (Rdc), ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato verrà riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Queste previsioni sono contenute nella legge di Bilancio 2023 (c. 294 e seguenti della legge n.197/2022). Tale esonero, inoltre, verrà riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Ricordiamo che la legge di Bilancio 2023, nelle more di una revisione organica delle misure a sostegno della povertà e dell’inclusione attiva, ha apportato modifiche anche alla misura del reddito di cittadinanza, riconosciuto ora fino ad un massimo di 7 mensilità. Questo ad eccezione dei nuclei familiari che comprendano persone con disabilità, minorenni, o persone con almeno 60 anni d’età. A decorrere dall’1.1.23, i soggetti beneficiari devono essere inseriti, per un periodo di 6 mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. A decorrere dall’1.1.23, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione, l’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione. Il beneficio del reddito decade anche nel caso in cui sia rifiutata la prima offerta di lavoro. Inoltre, la quota dell’assegno destinata all’affitto sarà pagata direttamente ai proprietari.