Forniti chiarimenti in merito alle discipline della rivalutazione e del riallineamento di cui all’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e della rivalutazione per i settori alberghiero e termale di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Agenzia delle entrate – Circolare 01 marzo 2022, n. 6/E). La presente circolare, nella Parte I e III, fornisce chiarimenti in relazione al regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento contenuto nell’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (decreto agosto) utilizzando lo schema della circolare domanda-risposta, alla luce delle criticità rappresentate dai contribuenti nelle istanze di interpello lavorate e di quelle sollevate dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria. La Parte II – articolata sempre secondo il suddetto schema domanda risposta – contiene, invece, specifici chiarimenti in ordine alla disciplina della rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (decreto liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
Al riguardo, l’Agenzia precisa che tenuto conto che la disciplina prevista dal citato articolo 110 rinvia a previsioni già presenti nei precedenti regimi di rivalutazione e riallineamento, si applicano, in quanto compatibili, i chiarimenti già forniti dai diversi documenti di prassi (cfr., da ultimo, circolare n. 14/E del 27 aprile 2017, a commento della misura analoga contenuta nei commi da 556 a 563 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – di seguito Legge di bilancio 2017 – che, a sua volta, rinvia alle precedenti circolari n. 18/E del 13 giugno 2006, n. 11/E del 19 marzo 2009 e n. 13/E del 14 giugno 2014).
Nello specifico, per quanto attiene ai profili sostanziali (Parte I) le precisazioni riguardano:
– la rivalutazione dei diritti immateriali giuridicamente tutelati ma non iscritti in bilancio;
– la rivalutazione dei diritti immateriali derivanti dall’adesione a un consorzio di tutela per la produzione di un prodotto alimentare;
– la rivalutazione di un diritto all’uso di spazi per l’esercizio di attività commerciale ottenuto gratuitamente;
– la rivalutazione di una porzione di fabbricato conseguente a un frazionamento operato nel 2021;
– la rivalutazione di un impianto fotovoltaico con opzione di riscatto prevista entro il 2019, ma esercitata nel 2020;
– la rivalutazione di un bene da parte di una società che ha sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis del Regio Decreto n. 267 del 1942;
– l’esercizio dell’opzione per la rivalutazione/riallineamento in ipotesi di fusione per incorporazione, effettuata nel corso dell’esercizio 2020, di una società controllata, acquisita nel corso dell’esercizio 2019;
– il trattamento della riserva da rivalutazione/riallineamento in caso di operazioni straordinarie;
– la disciplina del saldo attivo di rivalutazione di un bene immobile da parte di società in contabilità ordinaria che ha rivalutato il bene, ai sensi del decreto-legge n. 185 del 2008, in un periodo d’imposta precedente, in cui adottava la contabilità semplificata;
– l’affrancamento parziale delle riserve in sospensione d’imposta vincolate a seguito del riallineamento dei maggiori valori: natura riserve affrancate e individuazione delle stesse;
– il riallineamento delle divergenze di valore di cespiti il cui costo storico risulta già riallineato in base a precedenti discipline;
– il riallineamento delle divergenze derivanti da cessioni infragruppo determinate in applicazione dell’articolo 123, comma 1, del TUIR;
– l’incapienza di patrimonio netto rispetto ai maggiori valori da riallineare;
– l’irrilevanza degli incrementi delle divergenze di valore verificati nell’esercizio di riferimento del riallineamento (2020);
– la modalità di determinazione del piano di ammortamento del valore riallineato in presenza di valori fiscali residui al 31 dicembre 2019;
– la possibilità di apporre il vincolo di sospensione fiscale su riserve vincolate sotto il profilo civilistico;
– la determinazione della base imponibile per l’affrancamento della riserva da riallineamento;
– l’apposizione del vincolo su riserve di capitali e loro successiva distribuzione in assenza di affrancamento;
– il riallineamento delle divergenze di valore derivanti sia da deduzioni fiscali operate per cassa sia da FTA;
– il riallineamento delle divergenze di valore relative alle c.d. operazioni pregresse per le quali non è stata esercitata la facoltà prevista dall’articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008;
– il riallineamento delle divergenze di valore del marchio derivanti da deduzioni effettuate ai fini IRES e IRAP;
– il riallineamento delle divergenze derivanti dall’applicazione dell’IFRIC 12;
– il riallineamento dell’avviamento attribuibile a diverse CGU, iscritto in bilancio a seguito di un’operazione di riorganizzazione;
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali (Parte III), i chiarimenti riguardano:
– il perfezionamento dell’opzione per il riallineamento di cui all’articolo 110, comma 8 e 8-bis, del decreto agosto;
– l’ammissibilità in sede di dichiarazione c.d. “tardiva” dell’opzione per il riallineamento di cui all’articolo 110, comma 8 e 8-bis, del decreto agosto;
– la rinuncia alla rivalutazione operata ai sensi della legge di bilancio 2020 per aderire alla rivalutazione di cui all’articolo 110 del decreto agosto;
– la rinuncia al riallineamento di cui all’articolo 15, commi 10 e ss., del decreto legge n. 185 del 2008 per aderire al riallineamento di cui all’articolo 110 del decreto agosto;
– l’apposizione del vincolo di sospensione d’imposta in sede di approvazione (nel 2022) del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
In particolare:
– la società holding che affitta immobili alle controllate per lo svolgimento di attività nel settore alberghiero;
– la rivalutazione degli immobili detenuti da una società che opera nei settori alberghiero e termale in maniera non prevalente;
– la rivalutazione dei beni posseduti dal conduttore mediante contratto d’affitto di un’azienda che opera nel settore alberghiero;
– la rivalutazione dei beni posseduti da una società che svolge attività riconducibile al codice Ateco 55.30 – “Aree di campeggio ed aree attrezzate per camper e roulotte”;
– la decorrenza della deduzione degli ammortamenti relativi a beni rivalutati di società operante nel settore alberghiero;
– la rivalutazione dei beni posseduti da società operante nel settore alberghiero con contestuale riallineamento del valore dell’avviamento;
– la trasformazione progressiva, modifica della durata dall’esercizio e rivalutazione nel settore alberghiero;
– l’esercizio “a cavallo”, modifica della durata dell’esercizio sociale e rivalutazione dei beni.