Definiti i termini, le modalità e le informazioni da trasmettere relativi ai dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte e professione e dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti (Agenzia delle entrate – Provvedimento 30 giugno 2022, n. 253155). L’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale 2020), come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto l’obbligo, per gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi dei predetti strumenti di pagamento elettronico nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.
Ai sensi dell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione, sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:
– il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente convenzionato e il codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di pagamento;
– il codice ABI ovvero il codice fiscale del prestatore di servizi di pagamento obbligato alla trasmissione;
– il codice identificativo univoco, assegnato da PagoPA, del soggetto che trasmette le informazioni;
– l’identificativo univoco dello strumento di pagamento, fisico o virtuale, attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;
– la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
– la data di trasmissione delle operazioni da parte del prestatore di servizi di pagamento;
– la data contabile delle operazioni;
– l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;
– il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.
L’Agenzia delle entrate si avvale di PagoPA per l’acquisizione dei dati di cui sopra da parte di tutti i soggetti obbligati.
I prestatori di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA, direttamente o attraverso BANCOMAT S.p.A. in relazione ai pagamenti effettuati presso gli esercenti con carte a valere sui circuiti PagoBANCOMAT® e BANCOMAT Pay®, le informazioni. La trasmissione è effettuata entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione, sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità telematiche definite con apposita convenzione sottoscritta con PagoPA.
PagoPA rende disponibile all’Agenzia delle entrate le informazioni ricevute dai prestatori di servizi di pagamento entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dei dati, secondo le modalità telematiche e le specifiche tecniche definite con apposito accordo tra i due enti.
La prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, è effettuata dai prestatori di servizi di pagamento entro il 5 settembre 2022.
Entro il 31 ottobre 2022, i prestatori di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA le informazioni riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022.