In materia di Superbonus, forniti chiarimenti su limite di spesa per installazione di impianto fotovoltaico contestuale alla realizzazione di un ascensore per disabili riconducibile ad un intervento di “ristrutturazione edilizia”, accesso al Superbonus da parte del locatario di un appartamento e un box pertinenziale di proprietà di una società di gestione immobiliare, interventi antisismici e di efficientamento energetico su due edifici unifamiliari (demoliti parzialmente e successivamente ricostruiti con ampliamento), verifica del principio di prevalenza residenziale di un edificio con interventi che comportino il cambio di destinazione d’uso di unità immobiliari presenti (Agenzia delle entrate – Risposte 23 maggio 2022, nn. 287, 288, 289, 290). Nello specifico, il Fisco ha chiarito quanto segue: – in relazione alla realizzazione di un nuovo vano ascensore per il superamento delle barriere architettoniche che rientra tra gli interventi di ” ristrutturazione edilizia” (aspetto che attiene alle prerogative del Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche), il limite di spesa ammesso al Superbonus per l’installazione contestuale dell’impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza. Ciò in quanto, ai fini della riduzione del limite di spesa previsto dalla norma, non assume rilievo l’eventuale collegamento funzionale tra l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico e l’intervento di ” ristrutturazione edilizia”, essendo a tal fine sufficiente la contestualità degli interventi; – al contribuente non è preclusa la possibilità di accedere al Superbonus in relazione alle spese sostenute nel 2021 per interventi realizzati in qualità di locatario su immobili residenziali di proprietà di una società di gestione immobiliare della quale, in base ai dati del Registro delle Imprese, non risulta essere né socio né titolare di cariche sociali, sempreché lo stesso possa qualificarsi come persone fisica « al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni». A tal fine, è necessario, tra l’altro, che l’ Istante abbia sostenuto le spese per tali interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario) e che gli immobili in questione (che devono, in ogni caso, essere ad uso residenziale, incluse le relative pertinenze) siano dallo stesso detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio; – per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, arti o professioni, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione, tuttavia, che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo; – nel caso di interventi che comportino il cambio di destinazione di uso di una o più unità immobiliari all’interno di un edificio, la verifica che tale edificio abbia prevalentemente funzione residenziale va effettuata considerando la situazione esistente al termine dei lavori. Nel caso di specie, pertanto, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla normativa in oggetto e sempreché dal provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti il predetto cambio di destinazione d’uso, laddove al termine dei lavori l’edificio avrà prevalentemente funzione residenziale entrambi i condomini potranno usufruire del Superbonus per i lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico. Per quanto riguarda la modalità di determinazione dei limiti di spesa ammessi al Superbonus, in analogia a quanto precisato per le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico e per interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, anche ai fini del Superbonus, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi. Nel caso di specie, pertanto, per quanto riguarda gli interventi di miglioramento sismico, il limite di spesa sarà pari a euro 192.000 (96.000 per due) e per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico, il limite di spesa sarà pari a euro 80.000 (40.000 per due).