Ai fini delle agevolazioni (iper-ammortamento o credito d’imposta) per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, la “ritardata” interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno del beneficio, ma determina lo slittamento in avanti della decorrenza per la fruizione dello stesso. Tuttavia, la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa. (Agenzia delle Entrate – Risposta 3 febbraio 2022, n. 71). L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo agli effetti della tardiva interconnessione dei beni al sistema aziendale ai fini del riconoscimento delle agevolazioni Iper-ammortamento o Bonus investimenti 4.0. In base alla disciplina agevolativa dell’Iper-ammortamento è prevista una maggiorazione (150 per cento) del costo ammortizzabile o della quota capitale dei canoni di acquisizione in leasing deducibile dei beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa secondo il modello “Industria 4.0”. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la maggiorazione è stata sostituita con il credito d’imposta (cd. “bonus investimenti). In conclusione è possibile affermare che, in caso di interconnessione dei beni agevolabili (4.0) in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione deve ritenersi comunque fruibile l’agevolazione, sempreché le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina 4.0 siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce dell’agevolazione.
Nel caso esaminato la società ha effettuato investimenti (acquisto e leasing) in beni agevolabili entrati in funzione nel 2018, che però sono stati interconnessi al sistema aziendale alla fine del 2021.
Si chiede se sia possibile fruire dell’iper ammortamento a decorrere dalla data di interconnessione, decurtando i benefici nel frattempo fruiti a titolo di Super-ammortamento.
In merito al momento di effettuazione dell’investimento rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dal TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
La fruizione dell’iper-ammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene. Solo dalla data di entrata in funzione è possibile iniziare a fruire dell’agevolazione, a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene.
Nell’ipotesi in cui, invece, l’interconnessione sia effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell’iper-ammortamento inizia solo da tale successivo periodo.
Le norme che disciplinano le agevolazioni in esame non contemplano espressamente alcun termine entro il quale il bene 4.0 deve essere interconnesso e i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione devono essere acquisiti.
Pertanto, la “ritardata” interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno dell’agevolazione, ma determina lo slittamento in avanti del “dies a quo” per la fruizione del maggior beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione. Con riferimento ai beni acquisiti in proprietà, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la quota di iper-ammortamento annualmente fruibile è calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e le quote di maggiorazione fruite a titolo di (temporaneo) super ammortamento nei periodi d’imposta precedenti. Va da sé che lo slittamento in avanti del termine iniziale e finale di fruizione dell’iper ammortamento vale anche nell’ipotesi di beni acquisiti mediante contratto di leasing in virtù della sostanziale equivalenza delle due forme di acquisizione.
In ogni caso, la circostanza che l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d’imposta; la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.