Gli iscritti alla gestione separata hanno diritto all’indennità per congedo di maternità anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente.
Il congedo di maternità (TU n.151/01) è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice ha diritto all’indennità economica in sostituzione del compenso. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
Con la circolare n. 42/16, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche delle disposizioni del TU riguardante le tutele della maternità in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, ed in particolare il nuovo art. 64 ter del T.U. maternità/paternità prevede che i lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altre forme obbligatorie, abbiano diritto all’indennità per congedo di maternità anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente.
Più in particolare l’Istituto fornisce istruzioni amministrative ed operative sul diritto all’indennità di maternità/paternità in caso di mancato versamento della contribuzione da parte del committente o associante, sottolineando che le nuove disposizioni si applicano in favore delle lavoratrici e dei lavoratori parasubordinati, in quanto non responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva. Questo perché in questi casi, spiega l’INPS, l’onere contributivo è ripartito tra committente/associante e collaboratore/associato e l’adempimento dell’obbligazione contributiva è interamente a carico del committente/associante, con diritto di rivalsa sul collaboratore/associato per la quota parte a carico di quest’ultimo.
Le disposizioni relative a tale indennità di maternità in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata non si applicano di conseguenza in favore dei liberi professionisti, in quanto lavoratori responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva.
Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) il lavoratore ha diritto a percepire un’indennità economica pari all’80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa per le lavoratrici parasubordinate; 80% di 1/365 del reddito derivante da attività libero professionale.