E’ necessario un doppio adempimento da parte del lavoratore in malattia: avvisare tempestivamente il datore di lavoro della propria assenza e verificare che la procedura telematica di trasmissione del certificato di malattia, da parte del medico curante, all’Inps sia avvenuta correttamente. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.15226/16 ha stabilito che se l’Inps non ha ricevuto il certificato di malattia e il datore non ha potuto effettuare il controllo, risulta legittimo il licenziamento disciplinare intimato per una prolungata assenza ingiustificata.
Nel caso specifico la Corte ha ritenuto che l’avere richiesto al medico il certificato non esaurisse l’obbligo di diligenza della lavoratrice, considerato che restano comunque fermi l’obbligo contrattualmente previsto del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l’onere di controllare l’effettivo azionamento da parte del medico della procedura di trasmissione telematica del certificato, anche richiedendo il numero di protocollo telematico identificativo del certificato di malattia.
Già la Corte territoriale aveva richiamato il CCNL applicato in azienda, che prevede l’obbligo del lavoratore, in caso di malattia, di avvertire l’azienda entro il primo giorno di assenza e di inviare alla medesima entro 2 giorni dall’inizio il certificato medico attestante la malattia o il suo prolungamento, con l’aggiunta che, in mancanza di ciascuna delle comunicazioni, l’assenza verrà considerata ingiustificata.
Ne deriva che per le parti firmatarie del contratto collettivo, il concetto di assenza ingiustificata (fondante il licenziamento) non riguarda soltanto la mancanza di ragione giustificativa in senso assoluto, ma anche la mancata rituale comunicazione al datore di lavoro dell’esistenza della malattia o del suo prolungamento, comunicazione che nel caso esaminato è mancata.
La Corte ha osservato che la massima sanzione (licenziamento) è legittimata dalle previsioni della contrattazione collettiva, che la ricollega all’assenza ingiustificata protratta oltre i 4 giorni consecutivi. Nella definizione complessiva della gravità dell’addebito in rapporto alla personalità della lavoratrice, per stabilire l’adeguatezza della sanzione, sono state valutate le ulteriori circostante contestuali e successive al fatto contestato, traendo conferma della gravità della mancanza