Le partecipazioni bloccate nel trust dal disponente e non cadute in successione alla morte di quest’ultimo e ancora parte del patrimonio segregato nel trust, di cui è titolare il trustee con vincolo di destinazione, non devono essere calcolate ai fini dell’attivo ereditario del defunto e dell’imposta di successione (Agenzia Entrate – risposta 04 luglio 2022 n. 359). L’art. 2, co. 47, D.L. n. 262/2066 ha reintrodotto l’imposta sulle successioni e donazioni prevedendone l’applicazione “sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione.
Nel caso di specie, il disponente è deceduto e si è aperta la successione in favore dei figli che ancora non hanno provveduto all’accettazione formale dell’eredità.
Al riguardo, assume rilievo la circostanza che al momento del decesso del disponente, la quota di partecipazione nella società non faceva parte del patrimonio dello stesso in quanto segregata nel Trust e non è civilisticamente caduta in successione.
Pertanto, nel presupposto che, sotto il profilo civilistico, le partecipazioni in questione non siano cadute in successione, ma facciano tuttora parte del patrimonio segregato nel Trust e che il Trustee risulti il titolare della predetta quota di partecipazione di socio accomandante nella Società, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall’Atto istitutivo del Trust medesimo, ai fini della presentazione della dichiarazione di successione e della determinazione della relativa imposta, la predetta quota non debba essere ricompresa nell’attivo ereditario del de cuius.
Nel caso di specie, la circostanza che il Trust “non può essere considerato validamente operante sotto il profilo fiscale”, rileva ai soli fini dell’imputazione dei redditi, comportando che i redditi formalmente prodotti dal Trust saranno assoggettati a tassazione in capo al Disponente.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni all’istituto del trust, occorre far riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, con cui il legislatore, nel ripristinare l’imposta sulle successioni e donazioni, ne ha previsto l’applicazione anche agli “atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e la costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346”.