Al via le domande per ottenere gli incentivi legati all’assunzione di giovani dai 16 ai 29 anni effettuate dal 1° gennaio 2017 alla fine dell’anno. Per le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio e il 14 marzo 2017, inviate dopo il 30 marzo 2017, la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione. Tutti i datori di lavoro privati, nel rispetto dei principi generali previsti per gli esoneri contributivi, possono usufruire degli incentivi per l’assunzione di giovani fino a 29 anni e 364 giorni registrati al Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. Le assunzioni potranno essere a tempo indeterminato (anche somministrazione e part-time), a tempo determinato di durata iniziale pari o superiore a 6 mesi (anche somministrazione e part-time), con contratto di apprendistato professionalizzante (tempo pieno o parziale) e con contratto di lavoro subordinato del socio lavoratore di cooperativa.
Per assunzioni a tempo indeterminato e per apprendistato professionalizzante, l’incentivo è pari al 100% della contribuzione a carico del datore nel limite di €. 8.060 annui per giovane assunto. Il massimale è proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale e rapporti di apprendistato professionalizzante in cui la durata del periodo formativo sia inferiore a 12 mesi.
Per assunzioni a tempo determinato, invece, l’incentivo è pari al 50% della contribuzione a carico del datore nel limite di €. 4.030 annui per giovane assunto. In caso di assunzione a tempo parziale, il massimale è proporzionalmente ridotto.
L’incentivo può essere fruito per un massimo di 12 mensilità, esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili, entro il 28.02.19.
L’incentivo non spetta per lavoro domestico, intermittente, accessorio, apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma d’istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Il datore di lavoro, tramite il proprio Consulente del lavoro quale intermediario abilitato, deve inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’Inps esclusivamente in via telematica, con le modalità definite dalla circolare n.40/17.
L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva ed è soggetto alla regola del “de minimis” con particolare riguardo all’età del giovane.