Dal 1° gennaio 2022 è in vigore la nuova classificazione Ateco 2007, recepita a livello amministrativo dal 1° aprile 2022 a decorrere del quale tutti gli operatori sono tenuti a utilizzare i nuovi codici attività negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’’amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione del 4 maggio 2022 n. 20, fornisce indicazione su come verificare il codice attività attualmente presente in Anagrafe tributaria e quando comunicare la variazione (Agenzia Entrate – risoluzione 04 maggio 2022, n. 20). Le modifiche apportate alla classificazione Ateco 2007, realizzate in collaborazione con il Comitato Ateco, e successivamente approvate dalla Commissione europea, riguardano: Gli aggiornamenti interessano 11 sezioni della classificazione, sono introdotti 20 nuovi codici e aggiornate oltre 60 note di inclusione e di esclusione. In tal senso, al fine di recepire la Tabella Ateco 2007 aggiornamento 2022, predisposta dall’ISTAT, l’Agenzia delle entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei modelli anagrafici di seguito riportati. Come verificare il codice attività attualmente presente in Anagrafe Tributaria I contribuenti possono verificare i codici Ateco, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria accedendo alla propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate utilizzando SPID, la Carta nazionale dei servizi (CNS) o la Carta d’identità elettronica (CIE). I professionisti, le imprese e le persone fisiche titolari di partita IVA possono accedere all’area riservata ancora con le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia. Comunicazione del nuovo codice attività I contribuenti sono tenuti a valutare, in base alla nuova Classificazione Ateco 2007 pubblicata dall’ISTAT, se il codice comunicato in precedenza sia stato oggetto di variazione. Qualora il contribuente presenti una dichiarazione di variazione dati deve ricordarsi che:
– l’eliminazione di codici Ateco e loro sostituzione con nuovi codici;
– l’istituzione di nuovi codici Ateco;
– la modifica descrizione/contenuto di codici Ateco esistenti.
Le sezioni interessate dalla modifica sono le seguenti:
– Sezione A – Divisione 01;
– Sezione C – Classe 10.89 – Classe 16.23 – Classe 24.33 – Classe 27.40;
– Sezione F – Classe 43.21 – Classe 43.29;
– Sezione G – Classe 45.20 – Categoria 46.18.3 – Classe 46.90;
– Sezione I – Classe 55.20 – Classe 56.10;
– Sezione K – Classe 66.19;
– Sezione M – Classe 69.20 – Classe 71.20 – Classe 73.11 – Classe 74.90;
– Sezione N – Classe 77.39;
– Sezione R – Classe 90.01 – Classe 92.00 – Gruppo 93.2;
– Sezione S – Classe 96.01;
– Sezione T – Classe 97.00.
All’interno dell’area riservata occorrerà selezionare il servizio “Cassetto fiscale” e aprire la sezione “Dati anagrafici” per verificare il codice Ateco prevalente e la sezione “Altre attività” per verificare i codici Ateco delle eventuali attività secondarie.
Tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.
Inoltre, come già specificato in precedente documento di prassi, l’adozione della nuova Classificazione Ateco 2007 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35, 35-ter, D.P.R. n. 633/1972.
– se è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;
– se non è iscritto al Registro delle Imprese, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (AA7/10 per società, enti, associazioni, ecc.; AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc.; AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, ecc.).