Gli interventi oggetto di un progetto di messa in sicurezza possono fruire dell’aliquota Iva agevolata, se gli stessi si inseriscono nell’ambito di un intervento di bonifica approvato dalle competenti Autorità. L’agevolazione spetta anche per i beni relativi alla realizzazione di detti interventi, sempre che si tratti di beni forniti per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (Agenzia Entrate – risposta 05 ottobre 2022 n. 490). Le opere, le costruzioni e gli impianti destinati alla bonifica delle aree inquinate rientrano tra le opere di urbanizzazione secondaria richiamate dalle previsioni agevolative di cui ai numeri da 127- quinquies) a 127- septies) della Tabella A, parte III allegata al decreto IVA.
Per quanto riguarda più nello specifico l’individuazione di “opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica di aree inquinate”, la varietà delle situazioni nelle quali si rende necessario intervenire per effettuare una bonifica non consente di fornire una risposta di carattere generale” in merito alla nozione di ” opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica di aree inquinate” di cui all’art. 266, primo comma, del d.lgs. n. 152 del 2006.
Tutte le attività necessarie e funzionali alla bonifica, purché inserite in un progetto di bonifica regolarmente approvato dalle autorità competenti, possono qualificarsi come ” opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica” ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge n. 847 del 1964 e, dunque, fruire dell’aliquota nella misura del 10%.
Avendo riguardo al caso in esame, al fine di stabilire se le attività di messa in sicurezza possano rientrare nell’ambito applicativo dell’aliquota del 10% di cui ai nn. da 127- quinquies) a 127- septies) della Tabella A, parte III allegata al decreto IVA, è necessario valutare la tipologia di intervento che dette attività realizzano nel loro complesso, desumibile dalla documentazione prodotta a corredo dell’istanza.
In merito agli interventi di “messa in sicurezza operativa”, l’art. 240, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006 individua tale tipologia di attività come ” l’insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell’attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all’esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all’interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l’efficacia delle soluzioni adottate”.
Qualora gli interventi oggetto dell’istanza in esame possano fruire, nei termini anzidetti, dell’aliquota ridotta prevista per gli interventi di bonifica di aree inquinate, anche i beni relativi alla realizzazione di detti interventi potranno scontare l’IVA con applicazione dell’aliquota del 10 per cento ai sensi del n. 127 sexies), della Tabella A), Parte Terza del d.P.R. n. 633 del 1972, sempre che si tratti di ” beni, escluse materie prime e semilavorate , forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies)”.