L’accertamento ispettivo non può essere eseguito se mancano richieste circostanziate, con elementi probatori e indicazione di testi e documenti. Ed ancora, va messo in campo un maggior numero di ispettori in sede di accesso nelle aziende, l’accertamento ispettivo non può tradursi in una verifica di carattere puramente contabile – amministrativo e va posta particolare attenzione alla lotta all’esercizio abusivo della professione di Consulente del Lavoro. Ministero del lavoro e Inps, rispettivamente con la nota n. 14773/16 e con la circolare n. 76/16, intervengono in materia di vigilanza per chiarire alcuni delicati passaggi al proprio personale ispettivo.
Il Ministero del lavoro con la nota n.14773/16 ricorda che il codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro pone l’onere, in capo al personale addetto, di acquisire richieste di intervento circostanziate in ordine alla individuazione degli elementi probatori che ne costituiscano il fondamento tra cui, in particolare, l’indicazione di eventuali testi e documenti (cfr. art. 3 DM 15 gennaio 2014). Ciò in considerazione del fatto che la successiva attività di accertamento, nella maggior parte dei casi relativa a rapporti di lavoro risolti antecedente alla formalizzazione della richiesta, potrebbe risultare, oltre che estremamente complessa, anche del tutto “improduttiva”. Tale preliminare valutazione appare ancor più necessaria nelle ipotesi in cui la consultazione dei registri della Camera di commercio evidenzi la chiusura dell’unità produttiva dove si svolgeva il rapporto di lavoro, che operava nell’ambito territoriale di competenza dell’Ufficio ricevente la richiesta di intervento (come già previsto dalla direttiva del 18 settembre 2008).
L’Inps, invece, emana le linee guida per i propri ispettori. Con la circolare n.76/16, concentra l’attenzione sulla necessità di controlli più incisivi relativi alle prestazioni erogate ai lavoratori, sulla verifica del diritto di beneficiare degli sgravi per le imprese, sulla lotta alle truffe dei voucher, sul coinvolgimento di un maggior numero di ispettori in sede di accesso nelle aziende, ma anche sulla lotta all’esercizio abusivo della professione di Consulente del Lavoro. Nel caso in cui emergano gli estremi dell’esercizio abusivo della professione, i funzionari ispettivi non devono consentire al soggetto privo di abilitazione di assistere all’ispezione in corso e devono provvedere, appena possibile, a darne comunicazione alle autorità competenti.