La legge di bilancio 2019 integra la recente disciplina del lavoro agile o smart working, introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 81/17, nota anche come Jobs Act del Lavoro Autonomo, per favorire l’accesso a questa particolare modalità di lavoro da parte delle lavoratrici madri e dei genitori di soggetti con disabilità grave. L’istituto del lavoro agile trova la propria ratio ispiratrice nell’obiettivo di aumentare la competitività delle aziende mediante l’incremento della produttività individuale e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Esso non configura una nuova tipologia contrattuale, ma una modalità alternativa di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il lavoro agile deve essere stipulato con accordo scritto (concordando anche forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro). L’aspetto più innovativo della disciplina del lavoro agile consiste proprio nello svincolare la prestazione lavorativa: da un luogo fisico, obbligatorio e collettivo, di svolgimento della prestazione lavorativa, costituito tradizionalmente dai locali aziendali; da un controllo diretto della prestazione da parte del datore di lavoro; dal rispetto di un orario di lavoro. L’elemento caratterizzante è rappresentato dall’impiego delle nuove tecnologie informatiche, che consentono al lavoratore di eseguire la prestazione da remoto, interagendo con l’ambiente di lavoro (colleghi, clienti, fornitori, ecc.) mediante il computer, il tablet o lo smartphone. Con la legge di bilancio 2019 si stabilisce che i datori che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate: dalle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità; dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità grave, come individuati dalla L.104/92. Qualora il lavoro agile sia oggetto di accordi collettivi, questi dovranno recepire la novità normativa, prevedendo specifici criteri di formazione delle graduatorie. Tutte le informazioni sono reperibili dai Consulenti del lavoro e nella circolare di Fondazione studi n.2/19.