La riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato, attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia, va comunicata prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa. L’Inps, con la circolare n.79/17 ritorna sulle regole per i certificati medici telematici di malattia, sulle violazioni e sulle possibili variazioni della prognosi riportata sul certificato. Tutte le informazioni contenute nel certificato telematico, afferma l’Istituto, rivestono peculiare e specifica importanza. Fra queste, la data di fine prognosi (in assenza di ulteriore certificazione) costituisce il termine ultimo ai fini dell’erogazione della prestazione economica di malattia. In precedenza l’Istituto si era espresso sulla materia con il messaggio n.6973/14.
La rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, è obbligatoria da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore, ai fini della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, sia nei confronti dell’Inps. Il dipendente in malattia che intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi medica, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata.
Il lavoratore è, quindi, tenuto a comunicare, mediante la rettifica del certificato telematico, il venir meno della condizione morbosa di cui al rischio assicurato. Affinché la rettifica venga considerata tempestiva, non è sufficiente che essa sia effettuata prima del termine della prognosi originariamente certificata, ma è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa. Essa va richiesta al medesimo medico che ha redatto il certificato, riportante una prognosi più lunga.
Nei casi in cui emerga la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, verranno applicate dall’Inps, nei confronti del lavoratore, le sanzioni previste per le assenze ingiustificate a visita di controllo. La sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa, considerando tale ripresa come un fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell’evento certificato. Il lavoratore, che si trovi nelle ipotesi sopra descritte e che, non trovato al domicilio di reperibilità, venga invitato a visita ambulatoriale, dovrà, comunque, produrre una dichiarazione attestante la ripresa dell’attività lavorativa.