Dal 2019, per le gestanti sarà possibile lavorare fino al 9° mese di gravidanza ed usufruire dei 5 mesi di astensione dopo il parto. L’astensione obbligatoria di maternità ordinaria è prevista dai 2 mesi antecedenti la data presunta del parto, fino ai 3 mesi successivi alla data effettiva dell’evento. La legge di bilancio 2019 (art. 1 comma 485) ha riconosciuto alla lavoratrice in gravidanza la facoltà di collocare post partum l’intera astensione obbligatoria di 5 mesi. Con l’inserimento di un nuovo comma al testo del decreto (art. 16 TU Dlgs n.151/01) in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, è ora previsto che sia riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Ricordiamo che il diritto al congedo è previsto anche in caso di adozione o affidamento di minori.
La norma pone il divieto di adibire al lavoro le donne durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto; ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; durante i 3 mesi dopo il parto; durante i giorni non goduti prima del parto, ove il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta con la precisazione che tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei 2 periodi superi il limite complessivo di 5 mesi.
Il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa può essere anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici siano occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, sono da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. In via ulteriore l’Ispettorato del lavoro può disporre l’interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione obbligatoria: nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dal particolare stato della donna; quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni