La circolare 28/E del 25 luglio 2022 dell’Agenzia delle entrate rappresenta il seguito della circolare 24/E del 7 luglio 2022 e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria. Tale Raccolta è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la Consulta nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:
– per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, come previsto dall’art. 2, comma 1, del medesimo decreto;
– per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale ex art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L’obiettivo della Raccolta è quello di offrire, in ossequio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale; la circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni.
La Raccolta, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 25 giugno 2021, n. 7/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E e del 4 aprile 2017, n. 7/E, tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2021.
Al fine di consentirne una più agevole consultazione, viene confermata l’esposizione argomentativa per paragrafi che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2022 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l’indice della circolare, che contiene espressamente il rigo di riferimento del modello dichiarativo). Peraltro, i singoli paragrafi sono strutturati in modo autonomo e indipendente, al fine di consentire ai contribuenti, ai CAF e ai professionisti di selezionare le questioni di interesse, senza dover consultare l’intero documento. Si è ritenuta, infatti, preminente l’esigenza di semplificare e velocizzare la consultazione dei paragrafi, di per sé sufficienti per l’approfondimento di singole questioni, vista la varietà degli argomenti trattati. Tale modalità di consultazione potrebbe risultare utile anche ai singoli contribuenti per risolvere dubbi interpretativi in relazione a specifiche casistiche.
I chiarimenti forniti nella Raccolta sono rivolti essenzialmente ai soggetti che possono utilizzare, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, il modello 730/2022; per ragioni di completezza espositiva, tuttavia, vengono richiamati altri soggetti che, seppur beneficiari delle agevolazioni fiscali, non possono utilizzare il predetto modello 730/2022.
La presente circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.
La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare. Coerentemente, in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificatamente indicata nella circolare. Rimane fermo il potere di controllo dell’Agenzia nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui all’art. 38 del medesimo decreto. A tal fine, è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del citato DPR n. 445 del 2000.